Come abbiamo già riferito, in fatto di affissione dei risultati dell’Esame di maturità, l’articolo 25 dell’ordinanza ministeriale è chiaro: gli esiti vengono pubblicati su tre canali ovvero il tabellone, l’area documentale riservata del registro elettronico, l’albo delle eccellenze (nel caso dei centisti con lode).
Tuttavia, vi sono situazioni in cui gli istituti, in determinate realtà territoriali, su indicazione dell’ufficio scolastico hanno scelto di non pubblicare gli esiti dell’Esame di Stato sul tabellone affisso nella sede scolastica, per questione di privacy o per evitare possibili assembramenti. Ne abbiamo dato conto anche in un altro articolo.
Riferisce La Stampa, ad esempio, che nelle province di Asti e Alessandria gli istituti hanno ricevuto l’ordine di non divulgare i voti e di pubblicarli unicamente sul registro elettronico a cui hanno accesso solo gli studenti e le loro famiglie. Si tratterebbe di un’interpretazione restrittiva di alcune indicazioni ministeriali dello scorso 11 giugno, che stabilivano di non pubblicare on line gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, ossia la prima e la seconda alle medie e dalla prima alla quarta alle superiori, ma solo sul registro elettronico.
Ecco cosa stabilisce l’ordinanza del MI, all’articolo 25:
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.
Inoltre, nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
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