Le commissioni dell’esame di Stato 2022 conclusivo del secondo ciclo saranno costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
La O.M. n. 66 del 14 marzo concerne le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022.
Presso l’USR è istituito l’elenco dei presidenti di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Le istanze di inclusione nell’elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l’allegato modello ES-E, attraverso l’apposita funzione disponibile sul portale POLIS.
Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell’istanza di inclusione nell’elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall’istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.
Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.
Sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Hanno invece la facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;
c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico;
f) i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Inoltre, possono presentare istanza, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j):
a) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
b) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
c) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
d) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge 104/1992;
e) i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Con apposito allegato il MI ha comunicato anche le scadenze che dovranno essere rispettate. In particolare, per candidarsi come Presidente di Commissione, l’istanza dovrà essere inviata dal 24 marzo al 12 aprile.
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