L’avvio dei prossimi esami di Stato del II ciclo è ormai alle porte. Il prossimo 20 giugno, alle ore 8,30, si riuniscono tutte le commissioni e sottocommissioni delle scuole secondarie di II grado. Vediamo di comprendere cosa accade in caso di assenze dei commissari o dei presidenti.
Come riportato dal sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, nel secondo ciclo le commissioni sono presiedute da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da commissari interni. Quest’anno le commissioni saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi coinvolte.
Le riunioni preliminari degli esami di Stato per la secondaria di secondo grado, avranno inizio il lunedì 20 giugno alle ore 8.30, mentre la sessione d’Esame inizierà il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l’anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza pandemica.
Ad oggi, al netto degli scrutini, sono iscritti agli Esami 539.678 studentesse e studenti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni.
La ripartizione dei 522.873 candidati interni è:
Le sostituzioni di componenti delle commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono
disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.
In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
ii. docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;
iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.
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