Mentre il mondo della scuola è in trepidante attesa dell’ordinanza ministeriale definitiva che norma l’esame di maturità 2022, nell’ultima bozza del Mi, all’articolo 8 leggiamo due casi in cui il candidato può non svolgere in presenza, a scuola, il colloquio.
Gli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica per eventuali candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione.
In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza. Insomma, niente video conferenza in questi casi, semmai all’occorrenza è la commissione a spostarsi sul territorio per raggiungere il candidato nei luoghi di cura o di detenzione.
In caso di malattia del candidato, e dunque – ipotizziamo – anche nel caso di positività al Covid-19, tale che il candidato fosse impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per il colloquio, il ministero riconosce la possibilità di inoltrare al presidente della commissione d’esame:
Il presidente della commissione dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
Quanto alle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, i candidati avranno la possibilità di accedere successivamente alla sessione suppletiva o straordinaria.
La sessione suppletiva o straordinaria è disciplinata dall’articolo 26 della bozza di ordinanza del Ministero.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva.
E dunque, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d’inizio della prova stessa.
L’ordinanza chiarisce anche un altro caso, in relazione a quel candidato che per malattia, debitamente certificata, o per grave documentato motivo, non potesse svolgere neanche il colloquio in videoconferenza nella data prevista. In questo caso a tale candidato è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza. Con l’ok della sottocommissione, il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
In fine cosa accade se l’esame resta a metà? In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d’esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.
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