Le prove degli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione si svolgono di norma in presenza presso l’istituzione scolastica sede d’esame. Sono però previste delle eccezioni, così come specificato nella Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022.
L’art. 8 della O.M. prevede che i Dirigenti preposti agli USR valuteranno le richieste di effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l’opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l’USR può autorizzare l’installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.
Solo per il colloquio, è inoltre prevista la possibilità di svolgerlo a distanza se candidati, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio. In questo caso, dovranno inoltrare al presidente della commissione d’esame motivata richiesta, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione può così disporre la modalità d’esame in videoconferenza.
Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
Inoltre, è possibile la modalità telematica per i colloqui nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo dovessero richiedere; le prove scritte invece si svolgono necessariamente in presenza.
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