La nota MI del 23 settembre indica non solo le scadenze per la presentazione delle istanze per la partecipazione all’esame di Stato da parte dei candidati interni ed esterni, ma anche le modalità, nonché indicazioni sul pagamento della tassa per esami e del contributo ed sugli aspetti procedurali per le scuole.
Per i candidati interni dell’ultima classe, il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 novembre 2022.
Per i candidati interni della penultima classe (abbreviazione per merito), il termine di presentazione domande è il 31 gennaio 2023.
Per i candidati esterni la presentazione domande è fissata fra il 2 novembre 2022 – 30 novembre 2022. Tali candidati dovranno cessare la frequenza prima del 15 marzo 2023.
La nota chiarisce che il versamento della tassa per esami da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni scolastiche all’atto della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato.
Per i candidati esterni il pagamento della tassa per esami è effettuato al momento della presentazione della domanda
di partecipazione all’esame di Stato, attraverso il sistema Pago in rete, ovvero attraverso bollettino postale nei casi
di impossibilità di accesso alla procedura informatizzata.
Il pagamento dell’eventuale contributo da parte dei candidati esterni è effettuato tramite bollettino postale e
documentato all’istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d’esame da
parte del competente Ufficio scolastico regionale. Il versamento del contributo da parte di candidati esterni nella
misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d’istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto
esclusivamente qualora essi sostengano esami con prove pratiche di laboratorio. Il contributo è restituito, a istanza dell’interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, è stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso di cambio di assegnazione d’istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo
istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con
diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.
Nella pagina del MI dedicata ai candidati esterni è pubblicata la seguente faq:
La ricevuta di versamento di € 12.09 deve essere allegata alla domanda se il candidato ha effettuto il pagamento fuori dal servizio di Domande Candidati Esterni, nello specifico:
Se, invece, il candidato usufruisce di pagoPA all’interno del Servizio delle Domande Candidati Esterni, non deve allegare alcuna ricevuta di versamento. Al termine delle operazioni, il sistema torna nella sezione ‘Documenti’, dalla quale, attraverso il tasto ‘Verifica pagamento’, si può conoscere l’esito definitivo del pagamento (per il perfezionamento dello stesso potrebbero essere necessari alcuni minuti). In questo caso il candidato non deve effettuare altre azioni in merito al pagamento della tassa e può proseguire nelle operazioni di inoltro della domanda (tasto ‘Continua’).Il Sistema provvede alla verifica in automatico.
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