Ormai ci siamo. Tra pochissimi giorni avrà inizio il rituale che puntualmente si ripete ogni anno nello stesso mese, a giugno, molto atteso dagli studenti dell’ultimo anno della secondaria di secondo grado.
Atteso e temuto, nonostante le statistiche siano da anni molto rassicuranti e attestino il successo della quasi totalità dei candidati che si presentano agli esami. La “maturità”, termine usato comunemente nel linguaggio non formale di docenti e studenti, rappresenta un bel traguardo perché segna la fine di tutto il ciclo di studi della secondaria di primo e di secondo grado e il passaggio della vita dai banchi di scuola all’università o nel mondo del lavoro. L’ingresso, in sintesi, nel mondo degli adulti.
Giorni frenetici, quelli degli scrutini, specialmente per i consigli delle quinte classi, che devono deliberare l’ammissione/non ammissione degli studenti agli esami. In sede di scrutinio finale ogni consiglio di classe, oltre al voto, attribuisce il punteggio per il credito maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, insieme al credito scolastico complessivo maturato nei tre anni, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata.
Con la Legge 14/2023 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 198/2022, il cosiddetto decreto Milleproroghe 2023, si è stabilito di non considerare, per l’anno in corso, requisito di ammissione agli esami di Stato lo svolgimento delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), che, comunque, saranno oggetto di colloquio durante la prova orale. Obbligatoria, invece, la partecipazione alle prove Invalsi 2023, anche se gli esiti delle prove Invalsi saranno resi noti dopo i risultati degli esami di Stato, per evitare connessioni tra le due prove.
E’ il documento che il Consiglio di classe ha elaborato entro il 15 maggio 2023 nel quale sono illustrati i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, ma anche ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ha ritenuto utile e significativo per lo svolgimento degli esami. Il documento illustra anche i risultati di apprendimento delle discipline coinvolte e dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica.
Il documento del consiglio di classe è stato pubblicato all’albo online della scuola e la commissione, durante il colloquio, dovrà attenersi ai contenuti indicati.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno.
Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, individua gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni e definisce:
Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per ogni giornata, tranne per motivate esigenze organizzative. Per evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe.
Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o lingue straniere diverse, che hanno commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, nei licei musicali, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e per la valutazione finale.
Il segretario di ciascuna sottocommissione è individuato dal presidente e ha la funzione di verbalizzare il lavoro via via svolto dalla commissione. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.
I componenti delle commissioni non possono rifiutare l’incarico o lasciarlo, tranne in casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, se dovesse rilevare irregolarità insanabili, dovrebbe darne comunicazione all’Ufficio III della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, alla quale compete l’adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sosterrebbero la prova d’esame con riserva. Se, invece, il presidente dovesse rilevare irregolarità sanabili da parte dell’istituzione scolastica in sede d’esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe.
Infine, se il presidente dovesse rilevare irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest’ultimo a regolarizzare la documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
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