La pagina del MIM dedicata agli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo di istruzione, raggiungibile a questo link https://www.istruzione.it/esami-di-stato/index.html, contiene, oltre alla normativa di riferimento e ad indicazioni utili, alcune faq riguardanti la Maturità.
Tra queste riportiamo quelle riferite correzione e valutazione.
- L’articolo 21 comma 4 dell’OM n. 45 del 9.3.2023 prevede che “Ai sensi dell’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 62 del 2017, le commissioni possono procedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari”. Come debbono procedere le commissioni/classi per la costituzione delle aree disciplinari?
Le commissioni/classi, nelle more della revisione del decreto relativo alla “Costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado”, faranno riferimento al Decreto Ministeriale n. 319 del 29 maggio 2015. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, non inclusi nel suddetto decreto, le commissioni faranno riferimento alla suddivisione delle discipline degli istituti professionali di previgente ordinamento, procedendo per analogia. - La griglia di valutazione (allegato A all’OM) deve essere obbligatoriamente adottata?
Sì. Può essere esclusivamente adattata, dove necessario, al PEI e al PDP.