Il 30 novembre 2022 sono scaduti i termini per i candidati interni ed esterni per presentare domanda di partecipazione agli esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione dell’a.s. 2022/23.
Ci sono però ancora alcune date da ricordare, così come riportato nella Nota prot. n. 24344 del 23 settembre 2022.
Il 31 gennaio scadono i termini per la presentazione delle istanze da parte degli studenti della penultima classe per abbreviazione per merito. Sono infatti ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dagli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo, se pervenute entro il termine del 31 gennaio 2023. Gli studenti che si ritirano dalle lezioni prima del 15 marzo 2023 possono presentare l’istanza di partecipazione in qualità di candidati esterni entro il 21 marzo 2023.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio 2023, stabilito per le domande tardive dei candidati esterni, sono anche i candidati interni nelle medesime condizioni, con l’avvertenza che questi ultimi presentano domanda al dirigente scolastico/coordinatore didattico. Il suddetto termine è di natura ordinatoria e i candidati interni hanno comunque titolo a sostenere gli esami, qualora siano stati ammessi in sede di scrutinio finale.
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