L’Ordinanza ministeriale 55/2024, all’articolo 10, dà indicazioni ai docenti sulla elaborazione del Documento di classe e ne conferma, come già avvenuto negli anni scorsi, la data del 15 maggio come scadenza, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1 del d. lgs. 62/2017.
Il Documento: una guida per la Commissione
Il Documento rappresenta per la Commissione d’esame una vera e propria guida nella conduzione del colloquio, come si legge chiaramente all’art.10: la commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.
Pertanto l’elaborazione del Documento richiede l’impegno e la condivisione di tutto il consiglio di classe, perché i suoi contenuti costituiscono anche la traccia per la preparazione dei candidati.
Esso è fondato essenzialmente su tre punti che devono:
- esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti e ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.
- evidenziare gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per le discipline coinvolte nell’ insegnamento trasversale di Educazione Civica.
- indicare, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Per le classi o gli studenti che hanno partecipato ai percorsi di apprendistato di primo livello, per il conseguimento del titolo conclusivo dell’istruzione secondaria di secondo grado, il documento ha lo scopo di informare la commissione sulla peculiarità di tali percorsi mediante una relazione dettagliata.
Inoltre bisogna fare attenzione alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante, con Nota 21 marzo 2017, prot. 10719, considerato che il Documento del consiglio di classe deve essere pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica, chiarisce che non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato a mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che Ia compongono.
Al documento, comunque, possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione Civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
Prima dell’elaborazione del testo definitivo del Documento i consigli di classe possono avvalersi, per eventuali proposte e osservazioni, dell’apporto della componente studentesca e della componente dei genitori.
Il colloquio
L’articolo 22 dell’Ordinanza ministeriale esplicita la finalità del colloquio, che è quella di accertare il conseguimento del Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP) di ogni candidato, cioè il possesso delle competenze, abilità e conoscenze previste al termine della scuola secondaria di secondo grado secondo le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali. Per tale ragione le commissioni nello svolgimento dei colloqui si avvalgono anche delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
Il colloquio ha inizio con l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione, che è predisposto all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati, e può essere costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema.
Per il colloquio, come specificato dall’Ordinanza, si sottolinea la dimensione del dialogo pluri e interdisciplinare e il coinvolgimento delle diverse discipline valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali ed evitando una rigida distinzione tra una disciplina e l’altra, fermo restando comunque che I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche in riferimento alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte, alle quali va riservato un apposito spazio nell’ambito dello svolgimento del colloquio.
Il colloquio comprende ancora una breve relazione o un lavoro multimediale sulle esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al percorso effettuato.
Inoltre il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze di Educazione Civica indicate nel curricolo d’istituto e previste dalle attività illustrate nel Documento del consiglio di classe.
Infine, se nella Commissione è presente il docente della disciplina coinvolta quale commissario interno, durante il colloquio il candidato deve dimostrare di possedere le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL.