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Maturità 2024, ecco gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione

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Nella giornata di oggi, 13 maggio, è prevista la pubblicazione, da parte degli Uffici scolastici regionali, degli elenchi dei Presidenti delle commissioni d’esame relativi alla Maturità 2024.

Ricordiamo che a fine marzo, il MIM ha pubblicato una nota concernente la formazione delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2023/2024.

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.

Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio delle discipline.

Chi saranno i Presidenti

Entro il 12 aprile scorso hanno dovuto obbligatoriamente presentare domanda come Presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado e a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.

La possibilità (non obbligo) di presentazione dell’istanza era estesa anche a:

  1. i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
  2. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
  3. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
  4. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
  5. i docenti in servizio di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
  6. i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d’istruzione secondaria di secondo grado, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
  7. i dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
  8. i dirigenti scolastici di istituti statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni
  9. i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

Gli elenchi pubblicati dagli Uffici scolastici regionali

Calabria

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Molise

Piemonte

Toscana

Umbria

Veneto