Non è consentito ai componenti le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
La precisazione è contenuta nella O.M. 55/2024 riguardante lo svolgimento dei prossimi esami di Maturità.
Presso le scuole sede di esame di Stato saranno costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da tre membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi.
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
In caso di impossibilità adeguatamente motivate, le sostituzioni di componenti le commissioni saranno disposte dal dirigente scolastico nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2024, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, è possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.