E’ stata pubblicata in questi giorni l’ordinanza ministeriale (n. 55 del 22 marzo) che disciplina lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.
Non vi sono presenti grandi novità, del resto l’esame così come configurato si è tenuto solo nel 2019 e nel 2023 a causa della emergenza pandemica del Covid.
Tuttavia qualche piccola “buona nuova” era legittimo aspettarla, non fosse altro che per dare senso e continuità a quando richiesto dalle Linee Guida sull’orientamento del 2 dicembre 2022.
L’ordinanza dimentica le linee guida sull’orientamento
Invece, il tema dell’orientamento nell’ordinanza non è citato: non viene citato il DM 328, non si parla di E-portfolio o di capolavoro e men che meno di moduli di orientamento.
Anche dei docenti tutor e della loro azione nemmeno l’ombra: non sono citati neppure all’articolo 10 dedicato al documento del 15 maggio, ovvero il documento compilato dal consiglio di classe per presentare il percorso educativo e didattico realizzato dalla classe.
Eppure, almeno a nostro avviso, chiedere di dedicare un paragrafo al percorso sull’orientamento avrebbe avuto senso e non sarebbe stato complesso trovare spazio per inserire la richiesta nell’ordinanza. Il comma 2 dell’art. 10 scrive infatti: “al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito dell’insegnamento di Educazione civica, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto”. La domanda sorge allora spontanea: Perché non inserire i percorsi e i moduli dell’Orientamento? O l’attività dei tutor?
Lo stesso accade all’art. 22, dedicato al colloquio dove si ribadisce che:
- Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
- il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
- di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
- di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe.
Insomma: sono presenti PCTO, educazione Civica, curriculum dello studente, però in nessun punto dell’ordinanza viene citato esplicitamente l’orientamento (che è cosa ben diversa dal PCTO, così come è diverso l’E-portfolio del curriculum).
Eppure la guida online del ministero….
C’è da restare più che stupiti, allora, andando a leggere la Guida agli Esami di Stato che il sito internet del Ministero dedica a quelli che chiama ancora (ma perché??) “Esami di maturità 2024“.
La guida si trova al seguente link https://www.istruzione.it/esami-di-stato/tutto-sulla-maturita-2024.html e a leggerla sembra di stare su un altro pianeta rispetto alla ordinanza ministeriale che tratta dello stesso oggetto.
La pagina dedica infatti un intero paragrafo, intitolato Il valore orientativo del colloquio, alla centralità dell’orientamento nell’esame di stato.
Lo riporto per intero:
“In coerenza con quanto definito nelle Linee guida per l’orientamento – emanate in attuazione della riforma prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – il colloquio dell’Esame di Stato assume un valore orientativo: data la sua dimensione pluridisciplinare, mette il candidato in condizione di approfondire le discipline a lui più congeniali. Per tale motivo, la commissione d’esame tiene conto delle informazioni inserite nel Curriculum dello studente: da qui emergono, infatti, le esperienze formative del candidato nella scuola e nei vari contesti non formali e informali.
Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento), lo studente può evidenziare il significato di tale esperienza in chiave orientativa e, quindi, può collegarla con le proprie scelte future (sia che comportino la prosecuzione degli studi sia che prevedano l’inserimento nel mondo del lavoro)”.
E poco più sotto, nel paragrafo dedicato al Curriculum dello studente, sempre il sito del Ministero scrive:
“[…] quest’anno, a sottolineare il valore orientativo del Curriculum dello studente, le informazioni in esso presenti sono desunte dall’E-Portfolio orientativo personale delle competenze introdotto dalle Linee guida per l’orientamento, cui si accede tramite la piattaforma Unica. Nel Curriculum dello studente, infatti, confluisce quanto presente nelle sezioni “Percorso di studi” e “Sviluppo delle competenze” dell’E-Portfolio. Nella prima sezione i candidati possono visualizzare le informazioni sul loro percorso di studi, che figureranno nella prima parte del Curriculum. Tramite la sezione “Sviluppo delle competenze” i candidati possono inserire sia informazioni sulle certificazioni conseguite sia soprattutto sulle eventuali attività extra scolastiche, che vanno a confluire rispettivamente nella seconda e nella terza parte del Curriculum. Ciò permette di dare evidenza alle esperienze più significative, soprattutto quelle che possono essere richiamate nello svolgimento del colloquio”.
Quindi, sembra di leggere due testi appartenenti a due mondi diversi.
Delle due l’una: o chi compila le pagine del sito del Ministero non parla con con chi scrive le ordinanze e viceversa (cosa molto probabile), oppure chi ha scritto l‘ordinanza non ha compreso la centralità del tema ordinamento.
Oppure, più prosaicamente, chi ha scritto l’ordinanza si è reso conto che forse non era il caso di chiedere di inserire cose in realtà al momento pressoché inesistenti o quasi (si pensi ad esempio al tema E-portfolio) perché non realizzate nel corso dell’anno scolastico 2023/24.
Orientamento: un anno perso?
Poche settimane fa, nel corso di una approfondita inchiesta sulla attuazione di quanto richiesto dalle linee guida, avevamo identificato significativi ritardi ma avevamo anche pensato che, forse, il Ministero avrebbe potuto recuperare.
Nel caso dell’Esame di Stato, del resto, il recupero sarebbe stato anche piuttosto facile: bastava citare nella ordinanza almeno l’esistenza del tema orientamento e, al limite, inserire quanto la guida MIM sull’esame di stato pubblicata sul sito dà per fatto.
E invece nulla. Come non si trattasse dello stesso dicastero.
Legittimo chiedersi, come fa qualche dirigente e non solo, se la spesa per i tutor sia giustificata oppure se si tratta di un’ennesima moda ormai già passata.
Peccato davvero, perché il tema orientamento resta comunque uno dei temi cruciali sia nella lotta alla dispersione scolastica che nella formazione complessiva del cittadino in una società sempre più complessa e in continuo cambiamento.