Continua a tenere banco la vicenda degli studenti brillanti e con voti ottimali che si sono ritrovati ad uscire dalla Maturità 2024 con con un voto finale espresso in centesimi molto al di sotto delle aspettative, ma anche del loro effettivo merito espresso nei cinque anni di scuola superiore. Con la beffa, in certi casi, di ritrovarsi dei compagni di classe che arrivavano alla maturità con valutazioni conseguite nel quinquennio solo poco più che sufficienti, ora usciti dalla maturità con voto finale addirittura più alto del loro.
Un caso esemplare è stato quello delle ragazze di un liceo veneziano, dove degli studenti con la media tra l’8 e il 9 in greco hanno conseguito una valutazione modesta alla seconda prova scritta, appunto di greco, compromettendo il voto, tanto da indurne tre ragazze a non rispondere alle domande della commissione all’orale per “disubbidienza civile”.
In questi giorni le proteste si accavallano: tantissimi studenti che aspiravano a raggiungere i 100/centesimi, infatti, si ritrovano con valutazioni finali addirittura sotto gli 80/centesimi.
Anche alla nostra redazione sono giunte delle richieste per capire se questi allievi che hanno iniziato la maturità con una “dote” altissima, 40 crediti o già di lì, ora “licenziati” con voto finale medio, hanno effettive possibilità di ricorrere al giudice amministrativo per ottenere giustizia.
La Tecnica della Scuola ha fornito le risposte al quesito durante una trasmissione in diretta a cui hanno partecipato l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, e la docente del liceo Newton di Roma Giovanna Giudice.
Per quanto riguarda la possibilità di presentare ricorso, la linea generale emersa è quella di verificare sempre l’iter del procedimento.
Per questo è previsto il diritto di accesso ai documenti amministrativi, da realizzare entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’esito finale degli Esami di Stato, così come hanno fatto le tre ragazze di Venezia che all’orale hanno preferito non rispondere per protesta: “si deve richiedere alla commissione copia di tutti i documenti che hanno riguardato la procedura, quindi copia delle griglie di valutazione, dei verbali, delle prove svolte, il verbale dell’esame orale. Qualora non si ottengano i documenti richiesta, ci si rivolgerà direttamente al Tar”, ha sottolineato l’avvocato Caudullo.
La richiesta dei documenti è fondamentale per valutare l’operato indicando i documenti per arrivare al principio di valutazione corretto o meno.
Sempre tenendo conto che il giudice amministrativo si limita ad una verifica sulla regolarità formale degli atti, non potendo entrare nel merito del giudizio tecnico espresso dalla commissione.
L’accesso agli atti, dunque, serve per verificare se vi sono gli elementi per procedere: per presentare l’istanza, la Legge 241/90 prevede il termine di un mese dalla pubblicazione dal ricevimento dell’istanza, quindi dagli esiti delle prove: superati i 30 giorni, se l’amministrazione non risponde, e da quel momento decorrono altri 30 giorni per chiedere la stessa documento al Tar.
Per le prove scritte sono proposte dalla scuola, attraverso il documento del 15 maggio e derivanti dal lavoro dei dipartimenti disciplinari: queste griglie (che sostituiscono le vecchie tabelle di tassanomia sui giudizi)
“Le griglie – ha ricordato la professoressa Giovanna Giudice – sono binarie: hanno da un lato gli indicatori relativi agli elementi da valutare, per ogni indicatore ci sono i descrittori per verificare conoscenze e competenze e cui corrisponde un punteggio che poi porterà al giudizio finale da esprimere in 20esimi”.
“Se una griglia è troppo sintetica e il descrittore non valuta i singoli elementi può esservi più soggettività nel giudizio della prova. Dunque, più una griglia di valutazione è analitica, anche se non troppo complessa, e più garantisce la pertinenza di valutazione”, ha spiegato ancora la docente.
Il giudizio finale assegnato allo studente deve sempre essere coerente con le griglie: e va sempre motivato, non basta il voto numerico. Quindi, se la griglia è fatta bene e non lascia spazio a giudizi soggettivi.
La correzione delle prove scritte è sempre collegiale: c’è un docente di disciplina incaricato accompagnato da una sottocommissione composto da docenti dell’ambito disciplinare.
Per la prova di italiano, ad esempio, si può fare una lettura a voce alta, da cui scaturisce una proposta di voto che poi diventa il voto appunto collegiale.
Il presidente non partecipa a questa fase di verifica, tranne casi particolari.
Il voto che viene assegnato alle prove scritte non è influenzato dagli esiti dei crediti di accesso alla maturità: può accadere che uno studente bravissimo abbia un voto ai limiti della sufficienza nella prova.
In quali casi è possibile presentare ricorso al tribunale amministrativo? “Non c’è una regola – ha spiegato Caudullo -, serve una valutazione scrupolosa, perché ogni caso è diverso dall’altro. Molto importanti sono i passaggi di insediamento della commissione, poi bisogna verificare il verbale delle singole prove (verificare anche l’iter giuridico), sempre partendo dai documenti ufficiali”.
“È bene ricordare – conclude l’avvocato esperto di legislazione scolastica – che il ricorso non mette in dubbio il giudizio tecnico. Il Tar valuterà se non c’è contraddittorietà rispetto ai criteri generali stabiliti anche dall’ordinanza ministeriale e rispetto ai criteri di valutazione stabiliti con il documento che il Consiglio di Classe deve pubblicare entro la metà di maggio”.
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