Il 30 dicembre 2024 è la prima scadenza, fissata dalla nota 47341 del 25 novembre 2024, per la presentazione delle domande per l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Entro questa data devono presentare domanda i candidati interni e i candidati esterni. Questi ultimi presentano domanda tramite procedura online, alla quale si accede con un’identità digitale.
PCTO è requisito di ammissione
Per i candidati interni ed esterni costituisce requisito di ammissione all’esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (di seguito PCTO).
Secondo quanto previsto dal D.M. 12 novembre 2024, n. 226, il requisito di ammissione all’esame è assolto anche svolgendo attività assimilabili ai PCTO.
Con il suddetto decreto il MIM fornisce in particolare indicazioni per lo svolgimento dei PCTO per i candidati interni che, superato l’esame di idoneità, siano stati ammessi al penultimo o all’ultimo anno di corso, e per i candidati esterni.
Quali sono le attività assimilabili ai PCTO?
Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto D.M. 226/2024:
- Sono attività assimilabili ai PCTO le esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e le attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale, al fine di acquisire competenze trasversali o tecnico professionali sotto la responsabilità e guida di un tutor, di un datore di lavoro o di un responsabile della struttura ospitante, anche sotto forma di volontariato, stage aziendale, tirocinio e apprendistato.
- Le attività di cui al comma 1, svolte anche all’estero, devono essere non meramente esecutive ed essere finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali.
- Le attività di cui al comma 1 non sono in alcun modo riferibili ai candidati interni che hanno frequentato regolarmente il proprio percorso di studio, nonché a tutti coloro che, a seguito di esami di idoneità, siano stati già ammessi alla frequenza del penultimo o ultimo anno di corso.
Come documentare i PCTO?
I PCTO svolti negli anni scolastici precedenti conclusi positivamente sono documentati allegando:
- il Patto formativo individuale, sottoscritto dalla studentessa e dallo studente e da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, che fornisce ampia e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che sulle competenze attese e gli obblighi che derivano dall’attività in contesto lavorativo;
- l’attestazione delle competenze raggiunte rilasciata dall’istituzione scolastica precedentemente frequentata, riportante il numero di ore di attività di PCTO svolte;
- eventuale altra documentazione messa a disposizione dalla suddetta istituzione scolastica.
Le attività assimilabili ai PCTO devono risultare, se di lavoro dipendente, da una dichiarazione del datore di lavoro corredata da idonea documentazione e, nel caso di attività assimilabili non riconducibili al lavoro dipendente, da dichiarazione e idonea documentazione predisposte dal responsabile della struttura ospitante.
Per le attività assimilabili volte presso le pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prodotta ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Monte ore per i candidati esterni
Per la validità del percorso del candidato, le attività di PCTO complessivamente svolte devono corrispondere ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato.
Domanda di abbreviazione per merito
Gli studenti della penultima classe pososno essere ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, se hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, se hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e se hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Le votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
La scadenza per presentare la domanda è in questo caso il 31 gennaio 2025.
Tutte le scadenze
Di seguito indichiamo tutte le scadenze contenute nella nota.