Gli studenti della penultima classe pososno essere ammessi, a domanda, direttamente all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, se hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e non meno di otto decimi nel comportamento, se hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e se hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti.
Le votazioni non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.
Lo prevede la nota del 25 novembre scorso, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione“.
L’abbreviazione per merito – precisa il Ministero – non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
La scadenza per presentare la domanda è in questo caso il 31 gennaio 2025.