
I docenti che entro il 4 aprile non sono stati designati come commissari interni devono presentare domanda, tramite POLIS, in qualità di commissari esterni.
Per farlo, hanno tempo fino al 9 aprile per inoltrare istanza. Gli stessi termini riguardano coloro che debbano o vogliano presentare domanda in qualità di presidente di commissione.
Modalità e scadenze sono contenute nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025.
Obbligo di espletamento dell’incarico
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di Stato, ricordiamo, rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Non è, pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
I docenti nominati componenti delle commissioni dell’esame di Stato sono esonerati dagli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado solo se vi sia sovrapposizione temporale di attività, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Composizione delle commissioni
Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono costituite le commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e
composte da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta.
Quando la disciplina oggetto della prima prova è affidata a un commissario esterno, la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova sono assegnate a uno o più commissari interni e viceversa. Gli altri commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio delle discipline.
Chi non può essere nominato
La circolare contiene anche indicazioni su preclusioni alla nomina e condizioni personali ostative all’incarico di presidente o commissario.
I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti:
- nella scuola di servizio (anche con riferimento alle scuole di completamento dell’orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
- nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall’art. 13, co. 2, del d.m.
n. 183 del 2019 (“nelle province con non più di quattro distretti, nelle fasi di nomina comunali e provinciali d’ufficio e sui posti da presidente e commissario esterno rimasti disponibili, si può procedere alla nomina dei componenti le commissioni nell’ambito del distretto di servizio degli stessi“); - nelle scuole statali o paritarie ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti,
l’incarico di presidente o di commissario esterno; - nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti (anche paritarie, con riferimento
ai docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari).
Sono condizioni personali ostative all’incarico di presidente e di commissario:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari;
c) essere incorsi, nell’ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità;
g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
È inoltre preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente o commissario esterno a:
- docenti designati commissari interni in istituti statali o referenti del plico telematico;
- docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
- personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell’esame di Stato, qualora quest’ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
- personale docente della scuola che sia assente per almeno 90 giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2025;
- personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.
Scadenze da rispettare
