
L’Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 ha fornito indicazioni per lo svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Tra queste, anche le istruzioni riguardanti gli studenti con disabilità e DSA.
Studenti con disabilità
Per gli studenti con disabilità il Consiglio di Classe determina se le prove avranno valore equipollente o meno, in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora le prove siano equipollenti, il candidato otterrà il diploma senza alcuna menzione particolare.
La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, elabora prove differenziate in linea con il PEI.
Può inoltre avvalersi del supporto di docenti e specialisti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico.
Per gli studenti non vedenti, i testi delle prove scritte possono essere trasmessi in Braille o in altri formati accessibili.
È possibile prevedere tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte.
Studenti con DSA
Per gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 170/2010, le prove d’esame vengono predisposte in base al Piano Didattico Personalizzato (PDP).
I candidati possono usufruire di strumenti compensativi, come dispositivi per l’ascolto dei testi o la lettura assistita da un componente della commissione. Anche per loro è prevista la possibilità di tempi più lunghi per le prove scritte.
Il diploma conseguito non riporterà alcuna indicazione dell’uso di strumenti compensativi.
Gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso differenziato e sono stati esonerati dallo studio di una o più lingue straniere sosterranno prove diverse rispetto a quelle ordinarie. Tali prove non danno accesso al diploma, ma al rilascio di un attestato di credito formativo. In questo caso, il riferimento alle prove differenziate sarà riportato solo nell’attestato, senza apparire nei tabelloni scolastici o nel registro elettronico.