
“Si smentisce la “bufala” riportata da un quotidiano online circa un presunto dietro front del Ministro sui requisiti di ammissione all’esame di maturità“. Così inizia il comunicato del 9 aprile, con il quale il MIM fa riferimento ad una notizia pubblicata su un sito, in merito ai chiarimenti forniti dal Ministero stesso riguardanti l’ammissione ai prossimi esami di Stato.
“La nota che viene citata, del direttore generale degli ordinamenti scolastici,– continua il MIM – ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni“.
“Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale – conclude il Ministero – avrebbe evitato inutili allarmismi“.
Cosa prevede la nota in questione
Come avevamo correttamente riportato, a commento della nota, le indicazioni ministeriali si limitano a chiarire che le novità dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150, all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, riguardano esclusivamente la valutazione del comportamento in relazione agli scrutini e all’esame di Stato, senza apportare alcun cambiamento alle norme relative alla valutazione delle discipline ai fini dell’ammissione all’esame.
Quindi, per quanto riguarda la valutazione delle discipline, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 13, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
Ammissione con 6 in tutte le materie (o una sola insufficiente)
Tali disposizioni stabiliscono che possono accedere all’esame di Stato gli studenti interni che abbiano ottenuto almeno sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico voto secondo l’ordinamento vigente, oltre a un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso in cui uno studente abbia una valutazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe ha la facoltà di deliberare l’ammissione all’esame, motivando adeguatamente la decisione.
Valutazione del comportamento
Ricordiamo infine che con l’insufficienza in comportamento non si è ammessi all’esame e invece la sola sufficienza comporta l’obbligo di preparare e discutere in sede di colloquio un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.