Si avvicinano gli Esami di Stato. Con l’ordinanza n.257 del 4 maggio scorso, il Miur ha comunicato tutte le indicazioni relative alla maturità. La prima prova si svolgerà il 21 giugno, la seconda il 22, la terza il 26 e poi, dopo qualche e a discrezione della commissione, inizieranno gli orali.
Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui. A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, contestualmente, per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione “esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
E proprio sull’attribuzione della lode è arrivata una recentissima sentenza del Tar Puglia (la n.641).
Il 27 aprile i giudici amministrativi hanno deciso sul caso presentato da una studentessa, che si era rivolta al Tar contro la decisione della commissione del Liceo Classico statale di Maglie (in provincia di Legge) che le aveva negato la lode alla valutazione dell’atto conclusivo.
IL CASO – La ricorrente sosteneva di possedere tutti i requisiti per poter ottenere la lode e che la commissione non ha motivato la mancata attribuzione della lode. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi con atto del 5 novembre 2016, ha deposito una relazione dell’Amministrazione con la quale ha rilevato che l’attribuzione della lode rappresenta una scelta discrezionale della commissione; che l’attribuzione del voto numerico soddisfa l’esigenza di motivazione.
LA SENTENZA – L’ordinanza ministeriale del 19 aprile 2016 n. 12 (“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – Anno scolastico 2015/2016”), stabilisce all’art. 15, comma 11, che “la commissione determina i criteri … per l’attribuzione della lode, di cui al successivo articolo 26”.
Per l’art. 26, comma 5, “La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno con voto unanime del consiglio di classe. d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della commissione d’esame”.
Il verbale del 30 giugno n. 16, redatto dalla Commissione in attuazione degli articoli sopra citati, ha previsto che “La Commissione determina, altresì, la motivazione per l’attribuzione della lode ai candidati che possiedono i prescritti requisiti, previsti dal D.M. 16-12-2009, n.99, e riportati dall’O.M. all’art. 26, comma 5. La Commissione decide all’unanimità di attribuire la lode con la seguente motivazione: – conduzione particolarmente brillante del colloquio d’esame, svolto in modo originale e critico, – conoscenze e competenze derivanti da approfondimenti e studi personali, che vanno oltre il percorso ordinamentale, – presenza di efficaci e profondi collegamenti interdisciplinari e pertinenti riferimenti all’attualità italiana e mondiale”.
Da quanto esposto emerge la Commissione ha un obbligo di motivazione solo ove si determini a dare la lode e non anche nel caso contrario, allorquando, cioè, come nel caso in esame, ritenga di non conferire la lode.
Infatti, l’ordinanza ministeriale all’art. 26 prescrive che “La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode” e il verbale redatto dalla Commissione ribadisce che “La Commissione determina, altresì, la motivazione per l’attribuzione della lode”, specificando quindi che sussiste un obbligo motivazionale solo allorquando si ritenga di attribuire la lode.
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato non è affetto da alcuno vizio di illogicità o travisamento dei fatti, posto che le circostanze dedotte dalla ricorrente, in realtà, evidenziano soltanto il possesso dei requisiti necessari affinché la Commissione valutasse la possibilità di attribuire la lode, senza però indicare l’effettivo svolgimento dell’esame in conformità agli ulteriori requisiti richiesti dal verbale citato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
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