Tempo di esami, tempo di relazioni: in rete si trova facilmente la “relazione del presidente sull’esame di stato conclusivo del II ciclo”, in cui l’amministrazione chiede ai presidenti di commissione di rispondere, tra gli altri, a incredibili quesiti del seguente tenore:
1) A suo parere, le programmazioni svolte sono risultate conformi alle Indicazioni Nazionali / Linee guida? (sì, sempre/nella maggioranza dei casi/solo in alcuni casi/no)
2) Segnalare le discipline/ gli insegnamenti dove si sono riscontrate non conformità delle programmazioni
3) A suo parere, i livelli di apprendimento dei candidati interni sono risultati in linea con le valutazioni espresse dalla scuola? (no/solo in alcuni casi/nella maggioranza dei casi/sì, sempre – riferito alle diverse prove di esame)
4) A suo parere, quale valutazione si può esprimere sulla competenza professionale e sui comportamenti dei commissari interni? (molto positiva / complessivamente positiva / per lo più negativa / del tutto negativa)
5) A suo parere, quale valutazione si può esprimere sulla competenza professionale e sui comportamenti dei commissari esterni? (molto positiva / complessivamente positiva / per lo più negativa / del tutto negativa)
Ecco allora sorgere qualche estemporanea domanda.
E’ noto all’amministrazione che non esistono più i vecchi “programmi” e che le Indicazioni Nazionali non hanno carattere prescrittivo?
E’ in grado un presidente, con specifiche competenze professionali legate al proprio percorso di studi, di valutare la “non conformità delle programmazioni” in discipline sui cui è del tutto incompetente?
A che titolo l’amministrazione richiede giudizi sulla preparazione del proprio personale nei termini (privi di qualsiasi scientificità) di cui sopra? Sulla base di quale atto normativo?
Quale credibilità o fondamento possono avere la “valutazione” espressa da un docente o da un dirigente scolastico (magari con laurea in lettere antiche) circa la competenza professionale di un docente (magari di matematica o elettronica)?
Da quando e su quali basi giuridiche i presidenti di commissione (siano docenti o dirigenti scolastici) sono investiti di una qualche sorta di funzione ispettiva (sottintesa implicitamente dalle valutazioni richieste)?
I “valutati” hanno accesso a tale “valutazione”, secondo le norme generali in materia di trasparenza amministrativa (L. 241/90)?
I “valutati” sono informati di avere ricevuto un giudizio “del tutto negativo” circa competenza professionale o “comportamento”?
I “valutati” hanno l’eventuale facoltà di contestare tale giudizio, nel rispetto delle più elementari norme in materia di contraddittorio?
Quale uso viene fatto di tali estemporanee “indagini”? Sono queste ultime rispettose delle norme generali in materia di raccolta e trattamento dei dati (Reg. UE 2016 679)?
Di chi è la responsabilità (politica, amministrativa) dell’avvio della “profilazione di massa” di cui sopra?
E da ultimo: i sindacati di categoria sono stati informati di tale stupefacente iniziativa?
E soprattutto: hanno (o hanno avuto) nulla da dire a riguardo?
Ivan Cervesato
Questa mattina, venerdì 20 dicembre, a Zagabria, in Croazia, un 19enne ha fatto irruzione in…
Un docente su due è favorevole a non appesantire il carico di lavoro degli studenti…
Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni…
L’istituto tecnico G. Marconi di Dalmine, in provincia di Bergamo, una delle istituzioni più all’avanguardia…
Alla fine l’educazione alimentare nelle scuole paga! Con tempi medio-lunghi, d’accordo, ma i risultati si…
In risposta ai numerosi quesiti pervenuti sulla gestione dei contratti di supplenza in attesa dell’avente…