Con la nota n. 343 del 4 marzo scorso, a firma di Marco Bruschi, il Ministero dell’Istruzione chiarisce alcuni punti dell’ultimo DPCM già pubblicato il 2 marzo.
Il primo punto riguarda le disposizioni relative alle istituzioni scolastiche ubicate in “zona gialla” e chiarisce che, rispetto al DPCM precedente, le percentuali di didattica in presenza debbano riferirsi “ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% della popolazione studentesca” delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con riferimento alla numerosità degli studenti e non alle attività didattiche.
La nota, inoltre, conferma l’obbligatorietà dell’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso degli stessi.
Il secondo punto riguarda le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che, si ribadisce, sono a tutti gli effetti attività didattiche, per le quali interviene un articolo specifico (il 22), che le fa salve per quanto concerne le zone gialle.
L’art. 22 del DPCM del 2 marzo scorso, riguardante i viaggi di istruzione, specifica, infatti, che sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Rispetto alle situazioni delle zone rosse e arancione scuro, e salvo diversa
eventuale indicazione da parte delle Regioni, occorre che i DS verifichino la modalità di attuazione specifica del PCTO: le attività che assumono la forma di alternanza scuola lavoro sono eventualmente svolgibili, nelle modalità e con i correlati protocolli previsti nelle sedi ove hanno luogo, così come le attività che prevedono l’utilizzo di laboratori; in modalità a distanza, negli altri casi.
Il terzo punto ribadisce la necessità di attivare i Piani per la DDI da parte delle istituzioni scolastiche interessate alla sospensione dell’attività in presenza. Ciò rappresenta per una parte delle scuole del I ciclo e per i servizi educativi dell’infanzia una novità e, pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali, le articolazioni territoriali o eventuali strutture appositamente costituite sono chiamati, se necessario, ad accompagnare e a sostenere le scuole che hanno bisogno.
La nota ministeriale, conferma, inoltre, che “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
In ultimo, restano attuabili, salvo diversa disposizione delle Ordinanze regionali o diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli Uffici Scolastici Regionali, le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021, Documento approvato con D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza degli alunni figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione”.
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