Ogni tanto i giudici sovvertono le decisioni prese dai docenti e dai dirigenti scolastici nel corso degli scrutini di fine anno: i motivi dell’intervento del tribunale sono legati essenzialmente a “vizi” di carattere normativo. Ad esempio, i legali prima e i giudici dopo fanno emergere che vi sono stati errori nelle votazioni o nella formulazione dei giudizi. Il Tar della Puglia interviene ora su un aspetto originale: nella valutazione di uno studente di Bari “con ritardo intellettivo di grado lieve”, il Consiglio di classe non avrebbe considerato in modo adeguato gli effetti negativi della pandemia sulla frequenza scolastica del giovane.
Il ragazzo, che non era stato ammesso alla maturità svolta nel 2021 perché insufficiente in due discipline, avrà ora la possibilità di effettuare gli esami conclusivi del secondo ciclo ad un anno di distanza dall’esito negativo espresso dai suoi insegnanti durante gli scrutini finali.
Quindi, il giovane potrà svolgere la maturità nella prossima sessione, la cui prima prova, di italiano, si svolgerà il prossimo 22 giugno a partire dalle ore 8.30.
In generale, docenti e dirigente scolastico non avrebbero “tenuto conto delle difficoltà generali e delle ricadute sulla proficua frequentazione scolastica determinate dalla pandemia“.
Secondo i giudici del tribunale amministrativo pugliese, “il giudizio di inadeguatezza espresso sulla base di due insufficienze non ha tenuto conto dei risultati significativamente positivi raggiunti dallo studente in tutte le altre materie, né risulta che un così severo giudizio complessivo sia stato preceduto da una verifica circa l’adeguatezza degli strumenti e dei criteri di valutazione utilizzati dai docenti nelle due materie nelle quali ha riportato l’insufficienza, se o meno parametrati ai bisogni dello studente e conformi alle previsioni del Piano educativo individuale”.
Nella decisione del Consiglio di classe non si sarebbe valutato adeguatamente quindi il fatto che lo studente ha pagato oltremodo i periodi di didattica a distanza alternati a quelli in presenza.
Il giudice, infatti, si sofferma che lo studente, la cui famiglia ha presentato ricorso, è “affetto da disturbo oppositivo provocatorio con ritardo intellettivo di grado lieve, con problemi di disattenzione e iperattività“.
Il Tar della Puglia ha quindi annullato il verbale di non ammissione del ragazzo, “con conseguente riconvocazione del consiglio di classe per la riconsiderazione dei risultati conseguiti dallo studente nell’anno scolastico 2020/2021, ai fini dell’ammissione agli esami di questa sessione, onde consentirgli di concludere il ciclo di studi attraverso il conseguimento del diploma finale”.
Nelle scuole elementari e medie del Giappone sempre più ragazzi disertano le lezioni, per il…
La Flc Cgil è scesa in piazza, giovedì 31 ottobre, per uno sciopero generale che…
L’inserimento graduale delle nuove tecnologie tra cui l’intelligenza artificiale all’interno del contesto educativo scolastico sta…
Sono numerosi gli interpelli pubblicati nei vari siti istituzionali degli uffici scolastici provinciali di tutta…
Arriva una proroga per gli uffici competenti alle cessazioni del personale docente e amministrativo che…
"La scarsa adesione allo sciopero generale del comparto scuola indetto da Flc Cgil per il…