Molti docenti prima del 2019 sono stati depennati dalle Gae per non aver presentato la relativa domanda di aggiornamento e si erano rivolti sia al giudice amministrativo che al giudice del lavoro per rivendicare il diritto al loro reinserimento.
Alla fine di lunghe battaglie giudiziarie, sia il Consiglio di Stato sia la Corte di Cassazione avevano statuito che i docenti depennati dalle Gae per non aver presentato la domanda di aggiornamento, avevano diritto ad essere reinseriti in occasione della successiva finestra di aggiornamento delle graduatorie.
Nel corso dei giudizi per il reinserimento nelle Gae, è stato tuttavia avviato il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge sulla Buona scuola del 2015, e moltissimi docenti sono rimasti fuori, perdendo la possibilità di essere immessi in ruolo.
Questo è il caso di un’insegnante che, dopo essere stata depennata dalle Graduatorie provinciali, in seguito a pronuncia del giudice amministrativo era stata reinserita con efficacia retroattiva, non potendo però partecipare al piano straordinario di assunzioni del 2015.
Con ricorso proposto al Tribunale di Catania, assistita dall’avvocato Dino Caudullo, la docente aveva rivendicato il proprio diritto ad essere assunta a tempo indeterminato e ad avere risarciti i danni subiti.
Il Giudice del lavoro, condividendo le tesi difensive del legale, ha accolto il ricorso accertando che la docente aveva diritto a partecipare al piano di assunzioni straordinario del 2015 e dichiarando il suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall’a.s. 2015/2016.
In particolare, in corso di giudizio il Tribunale ha accertato che numerosi docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente all’atto del depennamento non figuravano più nelle graduatorie ad esaurimento, essendo stati immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni proprio del 2015.
Il Giudice ha quindi dichiarato il diritto della docente ad essere immessa in ruolo secondo i criteri e le condizioni applicate ai docenti assunti nell’ambito delle disposizioni dettate dalla Legge 107/2015, con la condanna dell’amministrazione scolastica a porre in essere tutti gli atti necessari ad immettere in ruolo la ricorrente a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 ad ogni effetto, giuridico, economico e previdenziale
Il Tribunale ha anche condannato il ministero dell’Istruzione al risarcimento per i danni subiti dalla docente quantificato dal consulente tecnico in oltre 100 mila euro, cui dovrà aggiungersi anche l’ulteriore somma pari alle retribuzioni che la docente avrebbe dovuto percepire dal giorno del deposito del ricorso – nel 2020 – fino all’effettiva immissione in ruolo.
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