Se uno dei genitori non lavora, può accudire il proprio figlio disabile per il periodo di interscuola e quindi è legittima la sua esclusione dal servizio mensa.
La decisione è stata assunta recentemente dal Tribunale di Ferrara che ha respinto il ricorso presentato dai genitori di un alunno disabile a cui era stato negato l’accesso alla mensa per il solo fatto che uno dei genitori non lavorava e poteva quindi, in quell’intervallo di tempo, accudire il figlio disabile.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto valide le prescrizioni contenute nel regolamento dell’Azienda per i servizi alla persona (Asp) che appunto prevede che se un genitore non lavora il figlio è escluso dal servizio mensa.
“Se si ritiene che l’interscuola rientra nel diritto allo studio – ha dichiarato Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale Fish – la sentenza 80/2010 della Corte Costituzionale è chiarissima nello stabilire che essendo il diritto allo studio degli alunni disabili costituzionalmente garantito non può essere limitato per motivi di restrizione di bilancio. Ciò significa che, se la vera motivazione della disparità di trattamento fosse costituita dal costo maggiore per gli alunni con disabilità (e dal testo del regolamento non risultano motivazioni), la norma del regolamento che la prevede sarebbe illegittima e potrebbe essere annullata da qualunque tribunale per violazione di norme costituzionali. La conseguenza sarebbe così che il regolamento dell’Asp sarebbe un provvedimento discriminatorio e come tale censurabile da qualunque tribunale civile”.
“Si auspica – ha concluso Nocera – che, senza la necessità dell’appello, il Comune di Ferrara che ha una tradizione ultradecennale di interventi sulla qualità dell’integrazione, modifichi il regolamento dell’Asp adeguandolo al proprio, alla legge 67/2006 e alla Costituzione”.