L’assegnazione del servizio di ristorazione scolastica, affidata da un importante Comune lombardo per un importo a base d’asta di 4 milioni e mezzo, è illegittima. E come tale va annullata per gravi vizi legittimanti.
Lo ha deciso l’ANAC con la delibera N.27 del 25 gennaio 2023. Il Comune ha tempo trenta giorni per adeguarsi e per comunicare l’avvenuto annullamento. Se entro tale data non avrà provveduto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione impugnerà la documentazione di gara.
Questi i fatti.
L’affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo di sei anni scolastici è avvenuto con la delibera comunale dello scorso 7 dicembre. Il Comune, però, invece di indire una gara di assegnazione del servizio di ristorazione, ha deciso di assegnare direttamente, senza gara, per altri sei anni, la gestione al medesimo operatore di prima, che aveva stipulato il contratto nel marzo 2017.
Ora, la legge e il Codice degli Appalti nello specifico, impediscono tale modo di procedere, perché sottrae l’affidamento alla concorrenza e alla scelta della migliore offerta.
Il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per la ripetizione di servizi analoghi è infatti ammessa solo in casi eccezionali, e solo sulla base di stringenti presupposti, che devono ricorrere tutti cumulativamente. Non è certo il caso del Comune in questione.
Il Comune – scrive Anac nella delibera – non ha mai proposto in alcun documento di gara la riqualificazione del provvedimento precedente, né aveva stabilito alcuna clausola contrattuale che prevedesse l’eventuale rinnovo. Pertanto la delibera comunale è in palese violazione dei principi comunitari in materia di concorrenza e favor partecipationis, applicabili anche alle concessioni di servizi.
La procedura corretta avrebbe dovuto essere la seguente: “Esaurito il rapporto con l’attuale gestore, la stazione appaltante avrebbe dovuto espletare una nuova procedura di affidamento, pubblicando un bando di gara, o facendo ricorso ad un’altra procedura negoziata. Essendo la concessione superiore all’importo di un milione, il Comune avrebbe dovuto consultare un numero minimo di dieci operatori, pubblicando un avviso sul proprio sito istituzionale per l’avvio della procedura negoziata”.
Per tali ragioni, la delibera comunale va annullata, e va avviata la nuova gara.
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