Una docente che viene utilizzata per la vigilanza e assistenza degli studenti durante l’orario di mensa o i docenti che fanno la vigilanza durante il tempo di ricreazione degli studenti, stanno svolgendo un servizio che rientra nel proprio orario di servizio settimanale. Ci viene chiesto da una docente, se la dirigente scolastica può stabilire, ai sensi di una delibera del Consiglio di Istituto, che il tempo impiegato per la vigilanza e l’assistenza degli studenti durante la mensa scolastica è obbligatorio ma non rientra nell’orario di lezione.
Rispondiamo alla domanda posta dalla docente in questo modo: ” possiamo affermare che l’orario di servizio settimanale dei docenti è stabilito per via contrattuale e che le delibere del Consiglio di Istituto non possono ledere o modificare le norme contrattuali vigenti. Per cui si specifica che ai sensi dell’art.43, comma 5, del CCNL scuola 2019-2021, nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola primaria e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti della scuola primaria, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, esclusivamente alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni. Nell’ambito delle 22 ore d’insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni con cittadinanza non italiana, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari.
Al comma 10 del suddetto art.43 del CCNL 2019-2021 è espressamente evidenziato che per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l’assistenza degli studenti durante il servizio di mensa scolastica o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica.
Un’altra domanda che ci viene rivolta in riferimento all’orario obbligatorio di servizio dei docenti, è quella se è legittima l’attività da svolgere nelle ore di servizio, sotto forma di recupero dei permessi brevi o di eventuali altre ore da recuperare, per il servizio pre scuola volto ad accogliere gli studenti dalle ore 7,30 fino alle ore 8,00 inizio delle lezioni. Il servizio del pre scuola non rientra nell’attività didattica curricolare e quindi si tratta di un progetto chiaramente extracurricolare. Non è possibile da parte del dirigente scolastico pensare di fare recuperare le ore di permesso breve durante un orario che non sia quello regolare di attività didattica. Quindi non esiste il pre scuola come orario di servizio per lo svolgimento dell’attività didattica curricolare.
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