In una società in continuo mutamento in cui culture e tradizioni molto diverse si mescolano, si è resa necessaria la possibilità di scelta, per i ragazzi, di non seguire l’ora di religione cattolica che diventa quindi una materia facoltativa.
L’articolo 9 del Concordato tra Santa Sede e Repubblica Italiana riporta infatti:
“Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.”
Al posto di tale attività il ragazzo può seguire corsi alternativi tenuti da docenti differenti rispetto al docente di religione senza per questo essere oggetto di discriminazione di trattamento.
Anche la legge “La buona scuola” n 107/2015, ha sottolineato l’obbligo di ogni scuola di assicurare a tali ragazzi la possibilità di essere impegnati in attività alternative inserendo una programmazione, per l’appunto alternativa, nella redazione del PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa).
Un’ordinanza del 2010, in tal senso, ha sottolineato che, la mancata attivazione di tali attività rappresenta la mancata attuazione di un obbligo, di per sé pregiudizievole di una discriminazione illegittima in capo al ragazzo che liberamente sceglie di non seguire le lezioni di religione.
È obbligo della scuola dunque offrire a studenti e famiglie la possibilità di scelta tra
L’attività alternativa può avere come oggetto contenuti diversi a seconda delle specifiche richieste ed è ruolo del Collegio docenti stabilire contenuti ed obiettivi.
Unico vincolo è dato dal fatto che ciò che si tratta durante tali attività non può essere oggetto di altre materie curriculari di insegnamento. In tale caso infatti, risulterebbe essere discriminatorio per chi sceglie, secondo coscienza, di seguire la lezione di IRC.
Il Collegio docenti definirà inoltre i criteri di individuazione dei docenti da impiegare in tali ore ed è possibile che la scuola assuma personale esterno per la copertura delle attività alternative alla religione, e, dato che non è prevista una classe di concorso specifica e quindi non esiste una relativa graduatoria da cui attingere, spesso ricorrono alle candidature spontanee dei docenti che si propongono per tale ruolo con la domanda di messa a disposizione (MAD).
Se però non esiste una classe di concorso relativa all’attività alternativa alla religione, come si matura il punteggio?
Una sentenza del Giudice del Lavoro di Teramo nel 2015, si è orientata in tal senso, rendendo lecito il caricamento del punteggio su una classe di concorso affine all’attività svolta.
Lavorare su tale posto, quindi, oltre a rappresentare una opportunità di insegnamento retribuita, permetterebbe anche la maturazione del punteggio.
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