Sono tanti gli aspiranti docenti che ci chiedono quando è opportuno presentare la domanda di “messa a disposizione” per l’anno scolastico 2023/2024 e quali sono i requisiti per poterla presentare.
Con l’acronimo M.A.D. si intende la “messa a disposizione” che gli aspiranti docenti, ma anche il personale ATA, posso presentare per dare la propria disponibilità all’insegnamento per le discipline riferite al proprio titolo di studio. Diverse scuola hanno, sul proprio sito istituzionale, creato una sezione dedicata alla raccolta delle domande di messa a disposizione. Questa sezione è presente in diverse home page dei siti istituzionali delle scuole e fa accedere ad un form di Google che potrà essere compilato, sulla base delle richieste proposte dalla scuola e quindi inviato e condiviso con la segreteria didattica della scuola.
Inutile mandare la domanda di messa a disposizione per le suplenze per l’anno scolastico 2023/2024 in luglio o agosto, è molto meglio attendere i primi giorni di settembre, periodo in cui le scuole dovranno garantire la copertura di tutti i posti in organico. Quindi si consiglia l’invio di queste cosiddette MAD, nella prima decadel del mese di settembre.
Come specificato dalla normativa vigente, ma anche dalla nota per le supplenze per l’anno scoalstico 2023/2024, i docenti inseriti nelle GPS non potranno inviare le MAD.
È utile precisare che l’OM 112 del 6 maggio 2022, in cui sono regolamentate le supplenze dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023 e per il 2023/2024, non consente a chi è inserito nelle GPS di produrre le MAD. Bisogna sottolineare che all’art.13, comma 23, dell’OM 112/2022, riferito alle supplenze brevi e saltuarie, ma in alcuni casi che diventano annuali o fino al termine delle attività didattiche, è specificato che in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità ( attraverso le cossidette MAD) e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in subordine, che lo stanno conseguendo.
In buona sostanza chi è inserito in GAE oppure in GPS, non può presentare MAD per la stessa o altra provincia. Questa norma è stata inserita in Ordinanza Ministeriale e ribadita nelle nota ministeriale n.43440 del 19 luglio 2023.
Infatti nella nota n.43440 del 19 luglio 2023 è scritto che in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, anche delle scuole viciniori, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione, nonché la dichiarazione esplicita dell’interessato di non essere inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’Ordinanza ministeriale, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022.
Compreso il fatto che per fare le MAD non bisogna essere inseriti in GAE E GPS di nessuna provincia, gli aspiranti docenti che hanno un titolo di studio che dia accesso alle GPS, e che abbiano anche i 24 CFU per l’insegnamento ( anche chi non li possiede può comunque presentare l’istanza), possono inviare il modulo di messa a disposizione, dando quindi la disponibilità a svolgere le supplenze in una data scuola. È molto importante informarsi dalla scuola sulle modalità di invio della domanda, ogni scuola può avere una modalità differente, perché la modalità di invio potrebbe essere motivo di esclusione dell’Istanza. Per esempio alcune scuole non prendono in esame le domande di messa a disposizione inviate tramite posta certificata nella casella postale istituzionale della scuola, ma vagliano solo le domande inviate tramite il form di google presente sul sito istituzionale della scuola. Quindi è di importanza assoluta, informarsi sulla modalità di invio della richiesta di messa a disposizione.
Sempre nella nota del MIM per le supplenze 2023/2024 è scritto: “In caso di ulteriori necessità, le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Anche a questa tipologia di personale si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14 dell’Ordinanza ministeriale 112/2022”. In buona sostanza si tratta di bandi di manifestazione di interesse per uno o più posti da assegnare a supplenza. Quindi chi ha presentato una MAD, ma non ha avuto nessuna chiamata, potrebbe decidere di partecipare anche a questi bandi per ottenere la supplenza.
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