L’anno scolastico 2021/2022 è appena iniziato e alcuni aspiranti docenti stanno già pensando di inviare, alle scuole di una sola provincia, la domanda di messa a disposizione per insegnare.
Una delle condizioni principali per potere inviare la domanda di messa a disposizione, per quanto già disposto dalla nota ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021, è quella di non essere inserito in nessuna graduatoria provinciale e di Istituto per le supplenze.
Quindi le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Per quanto suddetto, almeno per adesso (salvo modifiche successive), il docente inserito, a qualsiasi titolo, in una graduatoria GPS di I o II fascia, non può presentare istanza di messa a disposizione per la medesima provincia in cui è inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze o anche per altra provincia. La nota ministeriale per le supplenze del 6 agosto 2021, inibisce la possibilità di presentare istanza di MAD a chiunque sia presente in graduatorie provinciali o di Istituto per le supplenze.
Anche per le MAD gli abilitati o specializzati precedono i non abilitati e non specializzati. In buona sostanza è come se ci fossero, pure per le MAD due fasce virtuali. Qualora in una scuola pervengano più istanze di Messa a Disposizione, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati, solo dopo la non disponibilità di questi si potrà nominare l’aspirante senza abilitzione o specializzazione.
In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione.
Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cosiddette MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza n.60 del 10 luglio 2020.
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