La domanda di Messa a Disposizione, più conosciuta con l’acronimo MAD, è in sostanza una candidatura spontanea presentata dall’aspirante supplente, docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie.
La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell’anno, anche se alcuni istituti stabiliscono un periodo preciso entro il quale inviare l’istanza. Per questa ragione è consigliabile consultare i siti scolastici delle singole scuole in cui si vuole presentare domanda, anche per verificare le modalità di inoltro.
Vista l’emergenza sanitaria in corso e considerate le difficoltà di molte scuole nel coprire cattedre e ore non assegnate anche dopo la conclusione di tutte le operazioni previste per l’a.s. 2020/21, il Ministero dell’Istruzione ha dato l’ok affinché le istituzioni scolastiche possano attribuire le cattedre o le ore ancora disponibili ricorrendo alle nomine attraverso le MAD (Messe a Disposizione) dei docenti inclusi anche in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.
NOTA 34635 DEL 4 NOVEMBRE 2020
Si tratta, è bene chiarirlo, di una procedura del tutto eccezionale e limitata all’anno scolastico in corso.
Il M.I. ha inoltre precisato che la nomina dell’aspirante da MAD può essere disposta esclusivamente:
E’ bene comunque sapere che hanno la precedenza nell’attribuzione della nomina i docenti abilitati e i docenti specializzati per quanto riguarda i posti di sostegno. Inoltre, per i docenti nominati con la MAD, in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, si applicano le norme previste dall’art 14 dell’O.M.60 del 10.07.2020.
1) La domanda è inviata al dirigente scolastico da tutti gli aspiranti a supplenza in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido o che sta per conseguire un titolo di studio valido. Per la MAD non sono necessari i 24 CFU, ma comunque andrebbe data la precedenza ai docenti che ne sono in possesso.
L’ordine di conferimento della supplenza al docente che ha presentato una domanda di messa a disposizione potrebbe essere il seguente:
2) La domanda può essere presentata dai docenti sia non iscritti sia iscritti in GAE, GPS e in GI e disposti a insegnare in scuole di altre province.
3) La domanda deve contenere i seguenti dati:
4) Si possono inviare MAD in più scuole e in più province senza alcun vincolo (vedi precisazioni punto 6).
5) La domanda può essere inviata a una casella di posta elettronica ordinaria o anche tramite PEC, cosa che consigliamo. Prima di inviare le MAD è comunque bene consultare il sito della scuola per verificare che per la domanda non sia stato attivato un apposito format.
6) Precisazioni:
La domanda di messa a disposizione ha validità per tutto l’anno scolastico entro il quale ci si candida. L’istituto che ricevesse la disponibilità di un candidato potrà farvi ricorso in qualsiasi momento dell’a.s. in corso.
In linea generale, bisogna tenere conto che in autunno si presentano le domande per le cattedre vacanti negli istituti durante l’anno scolastico; e in primavera ci si può candidare per eventuali corsi estivi. Ma è comunque possibile presentare una MAD in qualunque periodo dell’anno scolastico.
In sintesi, la MAD ha una scadenza? NO. Ma è bene sapere che le scuole potrebbero stabilire delle scadenze per loro regolamento interno, così da raccogliere le candidature tutte insieme e stilare gli elenchi degli aspiranti senza doverli riaggiornare in ogni momento.
Per la domanda di messa a disposizione quanto conta il titolo di accesso? Per una specifica classe di concorso, bisogna necessariamente possedere il relativo titolo di accesso? La risposta è no, non necessariamente. Può presentare domanda MAD anche chi non abbia, per quella precisa classe di concorso, un titolo valido.
Insomma, è possibile candidarsi con la MAD per diverse classi di concorso, anche rispetto alle quali non si abbia titolo.
Tuttavia, il punto è che non avere titolo rispetto a una classe di concorso non faciliterà il candidato nella sua scalata verso la copertura della cattedra vacante.
La condizione migliore è quella di chi possieda un titolo valido più 24 CFU, in quanto il binomio titolo più CFU consente normativamente la regolarità della presa di servizio.
A seguire, ai fini dell’ordine di conferimento della supplenza, toccherà a chi possieda un titolo valido seppure senza CFU; e infine, solo residualmente rispetto ai precedenti casi, il posto potrà essere ricoperto da chi non possieda un titolo valido per farlo.
Resta inteso che, il servizio eventualmente prestato senza titolo valido non varrà punteggio, a meno che, successivamente, non si dovesse acquisire un titolo valido. In questo caso, anche retroattivamente, si andrà a recuperare quel servizio prestato in passato senza titolo valido.
Dunque il consiglio è quello di tentare comunque e presentare la MAD anche rispetto a quelle classi di concorso per le quali non si abbia titolo: ciò aumenterà le probabilità del candidato di essere chiamato a copertura di una cattedra vacante (magari poco ambita).
Riguardo ai posti di sostegno, il consiglio dei nostri esperti di normativa scolastica è di presentare una messa a disposizione oltre che il posto comune per il quale si ha titolo, anche per i posti di sostegno per i quali non si dovesse avere specifico titolo.
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