Anche quest’anno la nota ministeriale 37381 del 29 agosto 2017, contenente istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenzeal personale docente, educativoe ed A.T.A., vieta ai docenti specializzati per le attività di sostegno, inseriti nelle graduatorie, di presentare domanda di messa a disposizione, cosa invece consentita ai docenti curricolari.
Si tratta di una vecchia storia che si ripete. L’anno scorso infatti con la Nota 24306 del 1 settembre 2016, contenente “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, nella sezione relativa ai “Posti di sostegno”, si leggeva che “Ove, infine, si renda necessario attribuire la supplenza ad aspiranti privi di titolo di specializzazione per carenza totale di personale specializzato, sia incluso che non incluso nelle graduatorie di istituto, i dirigenti scolastici individuano gli interessati mediante lo scorrimento della graduatoria di riferimento […] e tramite lo scorrimento incrociato delle graduatorie d’istituto secondo l’ordine prioritario di fascia se trattasi di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado”
Ma… c’era un ma. Essendo infatti tutti gli specializzati sul sostegno naturalmente inseriti in qualche graduatoria, una precisazione immediatamente successiva finiva per assumere un significato terribile: “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria di istituto e per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”
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Lo stessa identica formulazione si legge nella nota 2017: “Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria d’istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”
E dunque? La domanda di messa a disposizione, la quale ha la naturale funzione di ampliare le opportunità di lavoro, non era, e non è nemmeno quest’anno, consentita ai docenti di sostegno, e, inutile sottolinearlo, ciò limita gravemente i diritti dei ragazzi con disabilità.
Inoltre nel periodo anteriore alla stabilizzazione dei docenti inseriti in GaE, le note emesse da Miur non vietavano la MAD agli specializzati, ma limitavano il punteggio ad una sola provincia, dunque si applicava la nota MIUR prot. n.AOODGPER-1027 del 28 gennaio 2009.
Tenendo conto che esiste una disparità di trattamento tra docenti curriculari e specializzati e che una nota emessa da USP, USR,Miur ha carattere dispositivo, mai normativo, non è improbabile che si ricorrerà al TAR per chiederne l’ annullamento.
Restano inquietanti interrogativi retorici: può mai un’ordinanza contrapporsi ad una legge dello Stato, di rango superiore, qual è la legge 104, che prescrive un insegnante specializzato per seguire l’alunno con disabilità? Come può una nota privare un ragazzo con disabilità di un suo diritto? Questa nota, precludendo la possibilità di esercitare un diritto, migliora il diritto all’inclusione?
Ancora una volta un pasticcio con indicazioni sibilline relativamente all’utilizzo dell’istanza di messa a disposizione, in particolare per il conferimento di incarichi e supplenze sul sostegno didattico.
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