Pare esserci molta confusione in merito alle domande di messa a disposizione che gli aspiranti docenti inviano alle scuole per ottenere delle supplenze brevi in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto.
La domanda più frequente è la seguente: Anche se sono iscritto/a in terza fascia della graduatoria d’istituto per la provincia X, posso inviare domanda di MAD nella mia provincia di iscrizione in Graduatoria e nelle altre province? La risposta sembra essere soggetta ad interpretazione, anche se in realtà non lo è.
Infatti, è bene chiarire che il Miur nella circolare per le supplenze ha disposto che i dirigenti scolastici dopo lo scorrimento delle tre fasce delle graduatorie d’Istituto per le supplenze, possano procedere alla copertura di posti di personale docente utilizzando in primis le graduatorie degli istituti vincitori e poi se non si sono trovati aspiranti alla supplenza potranno fare ricorso a personale, sempre fornito di titolo di studio idoneo, che abbia presentato istanza di messa a disposizione.
Ma capita molto spesso che alcuni candidati iscritti in terza fascia delle graduatorie di istituto vogliano fare domanda di messa a disposizione in altre province e ciò è legittimo.
Capita che alcuni USR stabiliscano limiti per chi è già iscritto in graduatoria, sancendo che tali candidati iscritti nelle graduatorie non possano redigere domanda di messa a disposizione per la stessa provincia delle GI. Inoltre, ai candidati non iscritti in graduatoria sarebbe consentito inviare MAD solo in una provincia. Tutto ciò, a nostro parere è sbagliato, o comunque frutto di una interpretazione degli USR che agiscono in tal senso.
Infatti, nel caso in cui il Ministero avesse voluto utilizzare lo stesso sistema per le supplenze sul sostegno, ovvero limitare le domande di messa a disposizione solo a docenti non inseriti in graduatoria e solamente per una provincia, avrebbe senz’altro inserito tale precisazione all’interno della circolare annuale sulle supplenze.
Una circolare dell’USP di Bari tenta di fare chiarezza, ricordando che “la presentazione di tali istanze informali da parte di aspiranti, sia presenti in graduatorie di altra provincia che del tutto assenti, per non essere esplicitamente vietata dalle disposizioni vigenti né in alcun modo sanzionata, costituisce un semplice segnale di disponibilità per il quale non c’è alcun obbligo di presa in considerazione né di redazione di altra graduatoria da parte della scuola, rappresentando una semplice possibilità insieme ad eventuali altre, per la risoluzione eccezionale del problema del reperimento del supplente”.
Piuttosto, è bene precisare come espresso dalla nota dell’USP di Bari, i candidati possono essere chiamati a lavorare come supplenti in altra provincia, ma in caso di accettazione, per quell’anno scolastico non possono accettare incarichi nella provincia di iscrizione in graduatoria di istituto.
LE INFO UTILI PER INVIARE LA MAD
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