La mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un alunno disabile grave può costare cara al Miur, che potrebbe dover pagare addirittura mille euro al mese a titolo di risarcimento del danno esistenziale.
È quello che è capitato a seguito della sentenza n. 2669 del 4 novembre 2014, con la quale il Tar di Palermo è intervenuto sulla controversia avente ad oggetto la mancata assegnazione ad un alunno minore, affetto da disabilità grave ex art. 3 L. n. 104/1992, di un insegnante di sostegno, pur in presenza di documentazione medica e didattica, nella quale si faceva riferimento alla necessità di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1 (diciotto ore).
Questa la vicenda. I genitori dell’alunno in questione hanno proposto ricorso dinanzi al Tar per ottenere l’accertamento del diritto per il minore (anche ai fini risarcitori) di vedersi erogato il servizio didattico previa predisposizione, da parte dell’amministrazione, delle misure di sostegno – didattiche o assistenziali – necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative.
Nel merito il Tar ha rilevato che la questione è stata risolta in senso favorevole a parte ricorrente in numerosi precedenti del Tribunale stesso nei quali è stato, in particolare, affermato che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il discente altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va parametrato in funzione del ciclo scolastico frequentato.
Il Tar ha pertanto deciso che la domanda di accertamento della illegittimità della condotta dell’amministrazione, consistita appunto nel non aver assegnato il necessario sostegno all’alunno disabile grave, deve essere accolta, con conseguente riconoscimento del diritto del minore ad essere assistito, durante le ore di frequenza scolastica, da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1, almeno fino a quando non risulti documentalmente modificata una delle due condizioni su cui si fonda l’affermazione di tale diritto: stato di disabilità grave e valutazione da parte del piano scolastico individualizzato, o di altro documento equipollente, della necessarietà di tale rapporto al fine della effettività della frequenza scolastica.
Dall’accertamento di tale diritto, deriva la fondatezza anche della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesione di un diritto costituzionalmente inviolabile. Il danno infatti è individuabile negli effetti che l’azzeramento delle ore di sostegno subito provoca sulla personalità dell’alunno, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale.
Il danno è stato quantificato dal Tar in mille euro per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancanza dell’insegnante di sostegno nel rapporto 1/1, con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico e sino all’effettiva assegnazione dell’insegnante stesso.