Il Ministero, facendo riferimento all’art. 45, Capo VII, del"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (pubblicato nel suppl.ord. n. 190 del 3/11/1999 alla Gazzetta Ufficiale), ha precisato che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno facoltà di chiedere l’iscrizione alle scuole italiane di ogni ordine e grado in qualunque periodo dell’anno scolastico. Pertanto, le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di accettare le iscrizioni, limitatamente a quest’ultimo caso, anche oltre il termine del 25 gennaio fissato dalla circolare ministeriale n. 311 del 21/12/1999. Il citato articolo 45 del Regolamento consente, inoltre, l’iscrizione con riserva dei minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, senza pregiudizio del conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. In tal caso, ove non vi siano stati accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
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