Allo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori ucraini e, al contempo, garantire che l’inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, il Ministero della Salute ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l’infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della stessa ASL.
Il chiarimento è contenuto nel Parere del Ministero della Salute in merito all’attuazione della legge n. 119/2017 per l’accesso ai servizi per l’infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall’Ucraina, trasmesso dal M.I. con nota del 4 luglio 2022.
Il Ministero evidenzia in particolare come il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese a seguito del conflitto in Ucraina, cui è conseguito un sostenuto esodo di minori, sia da qualificarsi, senza dubbio, come un evento eccezionale che in quanto tale si caratterizza per la sua straordinarietà e imprevedibilità.
Per tali ragioni, attesa l’impossibilità oggettiva di adempiere all’obbligo vaccinale nel rispetto delle tempistiche ordinarie, non potranno essere addebitati ai genitori dei bambini provenienti dall’Ucraina eventuali ritardi od omissioni né potranno derivare da tale eccezionale condizione conseguenze in ordine alla frequenza delle attività scolastiche o educative.