Come riportato in precedenza, con decreto presidenziale di oggi, il Tar Piemonte ha respinto, in prima battuta, la richiesta del Ministero di sospendere la delibera con cui il presidente della Regione Piemonte impone alle scuole piemontesi di verificare la temperatura degli studenti.
Nel respingere la richiesta d’urgenza di sospensione del decreto del presidente Cirio, il Presidente del Tar Piemonte dott. Vincenzo Salamone ha evidenziato che le fonti statali non disciplinano, né le modalità attraverso le quali deve avvenire il coinvolgimento delle famiglie nella misurazione della temperatura degli studenti, né le modalità di controllo (da parte delle istituzioni scolastiche) dell’effettivo avvenuto adempimento di tale obbligo di misurazione preventiva da parte delle famiglie prima dell’invio a scuola dei bambini studenti.
In particolare, con il decreto del Presidente della Giunta 9.9.2020, n. 95, la Regione Piemonte ha stabilito di “raccomandare a tutte le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte di adoperarsi con ogni mezzo a disposizione al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea agli studenti prima dell’inizio dell’attività didattica” e “nel caso in cui per comprovate ragioni di carenza di personale o altre motivazioni oggettive non si riesca a provvedere alla raccomandazione di cui sopra”, ha ordinato che “le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte verificano giornalmente l’avvenuta misurazione della temperatura corporea agli alunni da parte delle famiglie” predisponendo allo scopo modalità organizzative per garantire quanto disposto, avvalendosi alternativamente di un modello di autocertificazione, un diario scolastico, un registro elettronico o altri strumenti digitali; specificando altresì che “nel caso in cui un alunno si presentasse sprovvisto della certificazione attestante l’avvenuta misurazione, la scuola è tenuta a rilevare la temperatura per verificare l’assenza di situazioni febbrili prima dell’inizio dell’attività didattica”.
A parere del Tar Piemonte, il decreto del Presidente della Giunta regionale non si porrebbe in contrasto con la disciplina statale, in quanto precisa che “le scuole di ogni ordine e grado del Piemonte devono attenersi rigorosamente a quanto previsto dall’allegato 21 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, come integrato dal D.P.C.M del 7 settembre 2020 ed alle “Linee di indirizzo per la riapertura delle scuole in Piemonte”, predisposte dal Dipartimento regionale di Prevenzione e sottoscritte dalle associazioni dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e dei Medici di Medicina Generale”.
Il provvedimento regionale quindi, secondo il Tar Piemonte, integra e non sovverte il contenuto della disciplina statale in quanto i d.P.C.M. non prevedono alcuna forma di controllo dell’effettivo avvenuto adempimento, da parte delle famiglie, dell’obbligo di misurare la temperatura corporea, non prescrive la verifica della misurazione della temperatura prima dell’ingresso a scuola, bensì prima dell’inizio dell’attività didattica e ciò per lasciare ai dirigenti scolastici la scelta organizzativa più appropriata al fine di evitare potenziali assembramenti.
Peraltro, prosegue il Tar, il decreto del presidente della Regione Piemonte non travalica le competenze regionali in quanto il “Piano scuola 2020-2021”, ribadisce che i dirigenti scolastici possono organizzare gli ingressi a scuola in maniera flessibile e ciò evidentemente potrebbe trovare applicazione anche per agevolare il controllo delle autocertificazioni prima dell’ingresso a scuola ed in tale contesta la riconosciuta competenza regionale in materia di sanità legittima l’intervento del Presidente della Regione nel fissare regole di dettaglio.
Sulla scorta di tali premesse e motivazioni, il Presidente Vincenzo Salamone ha quindi respinto la domanda di sospensione del provvedimento avanzata dal Ministero, fissando l’udienza per la discussione del ricorso in sede collegiale per il 14 ottobre prossimo.
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