Qualora, nell’attività di vigilanza ispettiva, i VVF si trovassero in presenza di attività scolastiche e di asili nido in esercizio senza il completo adeguamento alle disposizioni normative (senza SCIA), vanno attivate le procedure previste dal dlgs 758/1994 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro) per le contravvenzioni perché le scuole e gli asili nido rientrano nell’ambito di applicazione della normativa riguardante la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (dlgs 81/2008).
Inoltre valutate le condizioni di rischio, i VVF dovranno indicare le specifiche prescrizioni da imporre, nell’ambito del procedimento istruito ai sensi del d.lgs. 758/1994, fornendo termini per la regolarizzazione, congrui con la consistenza delle carenze riscontrate, correlati ai livelli di priorità indicati dal dm 21 marzo 2018.
Potrebbe essere riportato un elenco di misure compensative antincendio che possono essere prescritte, alternativamente e congiuntamente, qualora fossero accertate violazioni.
Tali misure compensative antincendio possono essere:
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