Misure di tutela della sicurezza, nessun onere per i lavoratori
L’art. 15 del Dlgs 81/08 elenca in maniera minuziosa le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta di:
valutazione di tutti i rischi;
programmazione della prevenzione;
eliminazione o riduzione al minimo dei rischi;
rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro (concezione dei posti di lavoro, scelta delle attrezzature ecc.);
riduzione dei rischi alla fonte;
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;
limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
controllo sanitario dei lavoratori;
allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e trasferimento ad altra mansione;
informazione e formazione adeguate per tutti;
istruzioni adeguate;
partecipazione e consultazione dei lavoratori e dell’RLS;
programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
Tali misure non devono in nessun caso comportare alcun onere per i lavoratori.