Chiarimenti da parte del Miur, con la nota n.1441, sulle assunzioni su posti di sostegno previste dal D.L. 104/2014 su cui erano state già disposte istruzioni con la nota n.362 del 6 febbraio scorso. Il Miur chiarisce che per l’anno in corso chi rinuncia alla nomina in ruolo su posto di sostegno, non sarà depennato dalle graduatorie ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno o dalla graduatoria del concorso del concorso ordinario.
Inoltre viene stabilito che i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno tramite i corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/2005, nonché il personale di cui all’art. 1 comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. sono obbligati a stipulare contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno e non possono esercitare una eventuale successiva opzione per nomina su posto comune per insegnamenti collegati alle abilitazioni collegate al citato DM 21/05.
Il Miur, infine, chiarisce che per i docenti neo nominati in ruolo sul sostegno, con nomina dall’1 settembre 2013, l’anno in corso è considerato come anno di prova se in servizio in qualità di supplente annuale, o temporaneo fino al termine delle attività didattiche o se titolare di supplenze temporanee di almeno 180 giorni. Il servizio è utile ai fini della prova se prestato “nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell’insegnamento di materie affini”.
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