Cosa prevede letteralmente l’art. 9 comma 21 su citato? In tale articolo è scritto: “I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall’anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità”. Dunque per chi è stato assunto giuridicamente a partire dal 2011/2012 ed ovviamente anche per chi è stato assunto a partire dal 2012-2013, vige l’obbligo di restare bloccati nella provincia di titolarità, senza possibilità di ricongiungersi alla famiglia. Ma questo blocco quinquennale interprovinciale vale proprio per tutti? La risposta è no. Per qualcuno, che si trova in particolari situazioni, protette dalla legge, il blocco non è applicabile.
Chi può sottrarsi a tale blocco? Non si applica l’obbligo quinquennale per tutto quel personale destinatario di nomina a tempo indeterminato negli anni 2011/2012, 2012/2013 e che può fruire delle precedenze di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) dell’ipotesi di contratto. In particolare il personale non vedente, emodializzato e il personale che ha bisogno di particolari cure mediche continuative, art. 21 e 33 comma 6 della legge n. 104/92 e il personale che assiste il coniuge o figli disabili in situazione di gravità.
Mentre cosa diversa è la posizione dei figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità, costoro non avranno diritto nel quinquennio alla precedenza nella mobilità interprovinciale ma vi potranno partecipare, mentre, invece, avranno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale, cioè nella fase di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria.