Nell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13 marzo 2013, riguardante gli aspetti applicativi della mobilità del personale scolastico per l’anno scolastico 2013/2014, all’art. 8 si spiegano le disposizioni generali e comuni della domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra. In tale articolo si specifica ai commi 1 e 2 la diversa modalità di richiesta delle preferenze, sulla scelta delle sedi, tra scuola statale dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado.
È utile sapere che, mentre i docenti di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe, invece, come si evince dal comma 2 dell’art. 8, i docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell’ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un’unica domanda di trasferimento.
Come mai questa differenza nella scelta del numero delle province, tra scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado? La risposta a questa domanda viene data all’art. 9 comma 7 dell’O.M. n. 9/2013, in cui si spiega che le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell’ambito delle varie province.
Bisogna quindi precisare che le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie, dove si è comunque obbligati a fare domanda o all’interno della provincia di titolarità o per una sola provincia al di fuori di quella di titolarità o ancora congiuntamente per la provincia di titolarità ed un’altra provincia, con le stesse modalità appena espresse si possono esprimere fino a 15 sedi per la scuola secondaria di primo grado, mentre per le scuole secondarie di II grado si può arrivare a esprimere fino a 15 province diverse.
Quindi possiamo concludere dicendo che per la mobilità verso istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica è possibile richiedere sedi di più province diverse da quelle di titolarità, fino ad un massimo di 15, mentre tale possibilità non viene prevista negli altri ordini di istruzione, dove si può al massimo richiedere il trasferimento congiunto nella provincia di titolarità e in un’altra sola provincia a scelta dell’interessato.
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