É possibile chiedere la rettifica della domanda di trasferimento o di passaggio di ruolo/cattedra, dopo la scadenza dei termini di presentazione? Si può chiedere la revoca di tale domande dopo la scadenza dei suddetti termini? Si può rinunciare alla mobilità dopo che essa sia stata effettuata e pubblicata? A questi interrogativi dà risposta l’art. 5 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dell’O.M. n. 9/2013. Dalla lettura di questi commi, potremmo dire che la rettifica della domanda con integrazioni o modifiche sulla stessa, anche per quando riguarda l’ordine delle preferenze di scuole o di sedi, non è consentita in alcun modo. Non è possibile nemmeno intervenire su rettifiche degli allegati alla domanda. Invece è possibile revocare totalmente o parzialmente, nel caso si siano presentate più domande, la richiesta di mobilità.
La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della stessa O.M. numero 9, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Cosa succede se l’istanza di revoca è inviata successivamente al su citato decimo giorno?
In questo caso le istanze possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili. Come detto precedentemente, se sono state presentate più domande di movimento (trasferimento, passaggio ruolo o passaggio cattedra), si può anche decidere di revocare una domanda e lasciare un’altra richiesta. In tal caso si deve dichiarare esplicitamente e chiaramente per quali domande si chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. Infine l’art. 5 dell’O.M. n. 9/2013 precisa i casi in cui sarà possibile rinunciare al trasferimento avvenuto.
Possiamo dire che in generale non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.
Possiamo quindi concludere che la domanda di trasferimento non può essere rettificata, può essere revocata e in alcuni casi, del tutto eccezionali, una volta concesso il trasferimento, si può ottenere la sua rinuncia.
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