Dal report della Gilda Unams sull’incontro:
Si è ripreso l’esame dell’articolato relativo al personale docente ed educativo e dall’art. 7, comma 1, punto III si è cassata la precisazione in grassetto che riconosceva la precedenza nella mobilità definitiva e l´esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei soprannumerari solo in presenza di una disabilità non soggetta a verifica. Per la FGU, infatti, i diritti di coloro la cui disabilità è soggetta a revisione è sufficientemente garantita dalla precedenza riconosciuta in sede di mobilità annuale.
Passati ad esaminare l’art. 9 che riguarda le certificazioni, si è convenuto che tutto è autocertificabile ad eccezione della:
1) documentazione sanitaria;
2) dichiarazione dell’avvenuto trasferimento d´uffico da parte del comando da cui dipendono i militari o il personale che percepisce l’indennità di pubblica sicurezza;
3) dichiarazione del datore di lavoro – in deroga all’autocertificazione della residenza per chiedere l’avvicinamento al coniuge – che attesti il trasferimento del dipendente per esigenze lavorative;
4) certificato dell’istituto di cura attestante il ricovero permanente del figlio, del coniuge e dei familiari minorati.
Il prossimo incontro previsto per il 6 dicembre dovrebbe consentire un esame complessivo e definitivo dell’ipotesi di CCNI propedeutico alla sua sottoscrizione.
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