Categorie: Mobilità

Mobilità 2016/2017: le precedenze per alcune tipologie di corsi

Su alcune tipologie di corsi di istruzione e ad alcune condizioni ben precise, nella mobilità 2016/2017 esistono delle importanti precedenze.

La precedenze di cui stiamo parlando, sono quelle riportate negli artt. 29 e 30 del CCNI sulla mobilità del 08.04.2016. Nel su citato art.29, riferito al servizio prestato negli ospedali e nelle carceri, è scritto che: “In considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio nei predetti corsi, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi”.
Questo significa che se un docente, anche precario, avesse avuto un’esperienza di docenza di almeno tre anni, anche se svolti senza soluzione di continuità, in una struttura ospedaliera o carceraria, purché il servizio sia stato effettivamente svolto per almeno 180 giorni, scatta una priorità su quella tipologia di posto per la mobilità territoriale in tutte le fasi.

Mentre nell’art.30 ci si riferisce ai corsi serali per adulti, anche in questo caso esiste una precedenza. In tale norma infatti è scritto: “Analogamente a quanto disposto nel precedente articolo, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell’accesso ai corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i C.P.I.A., a favore del personale che abbia comunque maturato almeno tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione”.

Ovviamente per godere di tali priorità su questa tipologia di posti, bisogna esprimere la disponibilità all’insegnamento presso una scuola ospedaliera, la disponibilità all’insegnamento presso una scuola carceraria, la disponibilità all’istruzione per gli adulti o all’insegnamento su scuole serale.
Chi non esprime tale disponibilità, anche se dovesse avere tre anni di servizio prestato in queste tipologie di posti, non potrebbe accedere per trasferimento a queste cattedre.

Per cui oltre a dichiarare con autocertificazione il servizio svolto per almeno 3 anni nelle scuole carcerarie/ospedaliere/corsi serali/centri territoriali (CTP/CPIA) /corsi per lavoratori/corsi per l’educazione degli adulti/corsi di alfabetizzazione e di avere diritto alla priorità nella mobilità verso le medesime istituzioni, bisogna anche dare le suddette disponibilità all’insegnamento su queste tipologie di posti.

Lucio Ficara

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