Si attendeva per oggi l’Ordinanza Ministeriale sulla mobilità 2016/2017, invece come abbiamo già detto in un articolo di ieri , è arrivata la fumata nera. Cosa è successo? Il problema principale dell’ipotesi del contratto sulla mobilità 2016/2017 è che tale accordo deroga pesantemente da alcuni passaggi della legge 107/2015.
Quindi, anche se l’ipotesi del contratto è nella fase di registrazione da parte del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, si sta attendendo i rilievi da parte della Funzione Pubblica. Infatti sarebbe davvero singolare, avviare una macchina complessa come quella della mobilità sulla base di un’ipotesi di contratto che peraltro contrasta con alcune parti della legge 107/2015. Per tale motivo è previsto uno specifico incontro, dopo le festività di Pasqua, tra Miur e sindacati.
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Infatti non essendo ancora pervenuta l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del CCNI sulla mobilità 2016/2017 ed essendo bloccata la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale sulla mobilità, c’è stata l’esigenza di fissare un incontro per fare il punto della situazione. Per cui le scadenze ipotizzate per la presentazione delle domande di mobilità, soprattutto quelle della fase A, previste dal 29 febbraio al 15 aprile, subiranno uno slittamento in avanti. Quindi appare chiaro, come ampiamente annunciato dalla nostra testata, che l’ordinanza sulla mobilità ci sarà non appena la Funzione Pubblica farà le sue precise osservazioni. Dal Miur ci tengono a precisare che non si tratta di temere alcun veto da parte della Funzione Pubblica. Infatti sulle probabili veti della Funzione Pubblica riguardo al CCNI sulla mobilità, autorevoli fonti interne al Miur dicono: “Nella relazione tra organi dello Stato non ci sono veti.
Se faranno osservazioni ne terremo conto o faremo le nostre contro osservazioni”. Ora appare evidente che la Funzione Pubblica non possa non rilevare che l’art.3 comma 1 del CCNI: “A decorrere dall’anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all’art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi”, l’art.3 comma 2 : “Il personale immesso in ruolo entro l’anno scolastico 2014/15 partecipa alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità”, sono palesemente in contrasto con quanto previsto dalla legge 107/2016.
Ora una domanda si rende necessaria: “Se la Funzione Pubblica dovesse fare tali rilievi, come si comporterà il MIUR?”. Probabilmente tale domanda sarà fatta dai sindacati, nell’incontro dopo Pasqua con l’Amministrazione. La risposta è fortemente attesa da almeno 250 mila docenti, che sarebbero pronti a fare domanda di trasferimento.
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