Finalmente si parte con la presentazione delle domande di mobilità! Si inizia con la fase A, in seguito, precisamente nel mese di maggio, potranno presentare domanda anche i docenti che vogliono partecipare alla fase B, C e D.
Chi può partecipare alla presentazione della fase A?
Potranno presentare istanza on line per la fase A della mobilità, i docenti entrati in ruolo entro l’anno scolastico 2014/2015, compresi i docenti in soprannumero, in esubero e che mantenuto il diritto al rientro entro l’ottennio, che volessero trasferirsi da una scuola ad un’altra della stessa provincia. Prima si effettueranno, nel limite degli ambiti della provincia, i trasferimenti all’interno dello stesso comune di titolarità e successivamente tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. In questa fase della mobilità parteciperanno anche i docenti Dos che non hanno chiesto la conferma nell’attuale scuola di utilizzazione, i neoassunti (2015/2016) in fase 0 e A del piano straordinario di assunzioni, per avere assegnata, all’interno della provincia in cui sono entrati in ruolo, la scuola definitiva di titolarità.
Quando è possibile presentare la domanda per la fase A della mobilità?
La domanda si presenterà tramite istanze on line del Miur a partire dal 11 aprile 2016 con scadenza il 23 aprile 2016 (soltanto 13 giorni). Mentre le altre fasi della mobilità ( B,C, D) dal 9 maggio al 30 maggio. Il personale educativo farà la domanda, in modalità cartacea, dal 11 aprile al 25 aprile.
Cosa rischia chi non ottiene il trasferimento durante la fase A della mobilità?
Bisogna sapere che in fase A della mobilità ci si trasferisce da scuola a scuola e non si rischia di finire in ambito territoriale. Chi non viene soddisfatto nella richiesta della mobilità ( in fase A), resterà titolare nella sua attuale scuola.
Quante scuole è possibile richiedere per i docenti che si trasferiscono in fase A della mobilità?
Per i docenti che si trasferiscono nella fase A della mobilità verso le scuole dell’infanzia e della primaria, si possono esprimere fino ad un massimo di 20 preferenze, tra scuole, comuni, distretti, ambiti e la stessa provincia. Per i docenti che si trasferiscono nella fase A della mobilità verso la scuola secondaria di primo o secondo grado, si possono esprimere fino ad un massimo di 15 preferenze, tra scuole, comuni, distretti, ambiti e la stessa provincia.
Nella fase A della mobilità si può chiedere oltre al trasferimento anche la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)?
La risposta è affermativa! Oltre alla domanda di trasferimento è possibile anche chiedere il passaggio di ruolo verso un solo ordine o grado di scuola. In tal caso, in caso di soddisfazione di entrambe le richieste, il passaggio di ruolo richiesto prevale sul trasferimento. Si può anche chiedere simultaneamente il trasferimento e il passaggio di cattedra anche su più classi di concorso. In tal caso il docente richiedente può optare a quale delle due operazione dare precedenza e, in caso di più classi di concorso richieste per il passaggio di cattedra, esprime l’ordine di preferenza delle stesse classi di concorso. ali tipologie di mobilità possono essere richieste anche contestualmente. Per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra nella fase A della mobilità, devono precisare, nell’apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio di cattedra) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio di cattedra, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare e precise, viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l’ordine di elencazione delle classi di concorso
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Se si partecipa alla fase A della mobilità, si pregiudica la partecipazione alla fase B della stessa mobilità?
No! Chi chiede la mobilità in fase A, può chiedere, in un secondo tempo, anche il trasferimento interprovinciale. Questa opportunità è preclusa a chi è soggetto al vincolo triennale di permanenza nella provincia di titolarità.
Si possono richiedere nella domanda di mobilità cattedre orario e corsi serali?
Nel modulo on line della domanda di trasferimento, passaggio di ruolo o di cattedra, ci sarà una sezione adibita specificatamente alla richiesta di cattedre articolate su più istituti, in cui ci saranno due opzioni:
cattedre orario tra istituti dello stesso comune con esclusione delle cattedre orario tra istituti di comuni diversi
cattedre orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di comuni diversi
Chi seleziona la lettera A) accetterà di capitare anche in cattedre orario composte su più scuole (massimo 3) dello stesso comune; chi seleziona la lettera B) oltre ad accettare di capitare su cattedre orario composte su più scuole ( massimo 3) dello stesso comune, accetta anche la possibilità di finire su cattedre orario tra scuole ( massimo 3 su due comuni) di comuni diversi. Chi non seleziona né A) e né B) non avrà, anche se ci fosse la possibilità, il trasferimento su cattedre orario su più scuole.
Chi vuole partecipare al trasferimento su corsi serali, deve rispondere affermativamente alla seguente domanda: “Le preferenze di sede espresse sono valide anche per corsi a funzionamento serale?”
Nella mobilità territoriale e in quella professionale i titoli generali si valutano allo stesso modo?
I titoli generali si valutano in modo differente a seconda che si faccia la mobilità territoriale o la mobilità professionale. È utile sapere che per la mobilità territoriale, oltre ai 12 punti del concorso ordinario, sono cumulabili al massimo altri 10 punti riferibili alle lettere B) C), D), E), F), G), H) I) L) della tabella A, punto III dei titoli generali dell’allegato 2 del contratto sulla mobilità. Quindi, per la mobilità territoriale riferibile a tutte le fasi di mobilità, si potranno accumulare al massimo 22 punti di titoli culturali. Invece per quanto riguarda la mobilità professionale, cioè passaggi di ruolo o di cattedra, la tabella A punto III titoli generali del suddetto allegato, non sono previste limitazioni di cumulabilità. Quindi nei passaggi di ruolo e di cattedra si valutano tutti i titoli culturali posseduti, senza avere il problema del limite dei 10 punti che esiste soltanto nella mobilità territoriale. nella mobilità professionale, diversamente da quella territoriale, il dottorato di ricerca vale 6 punti e se ne valuta uno solo, mentre 6 punti vengono assegnati ad ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza. Invece per la mobilità territoriale il dottorato di ricerca vale 5 punti e se ne valuta solo uno, mentre per ogni diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza si hanno attribuiti 5 punti.
Mobilità docenti, Ata e personale educativo
Mobilità insegnanti religione cattolica
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