Qualche lettore chiede chiarimenti sul punteggio della mobilità riferita alla partecipazione degli esami di Stato come commissario o presidente.
Diciamo che tale punteggio, nei nuovi moduli di domanda on line per la fase B, C e D, è inserito alla voce Titoli generali con il codice TG22. Quindi in tali moduli, accanto a questo codice, il docente aspirante al trasferimento e/o passaggio professionale troverà scritto: “Numero di partecipazioni agli esami di stato (mobilità territoriale lettera H, mobilità professionale lettera I)”.
Bisogna chiarire che tale punteggio non si riferisce a tutti gli esami di Stato delle scuole secondarie di secondo grado, ma soltanto a quelli riferiti a un particolare triennio. Infatti la partecipazione agli esami di Stato è riconosciuta come punteggio valido per la mobilità se avvenuta nel triennio 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001. È utile sapere che la condizione necessaria per vedersi riconosciuto il punteggio di un punto per avere svolto gli esami di Stato come commissario o presidente è che tali esami si riferiscano alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 di riforma della maturità, fino all’anno scolastico 2000/2001. Quindi chiunque avesse partecipato agli esami di Stato nel triennio suddetto, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, potrà avere riconosciuto fino a tre punti.
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Perché proprio quel triennio? Si calcola proprio quel triennio, in quanto è proprio a partire da questo periodo che venne introdotto l’attuale credito scolastico. Infatti all’art.5 della legge 425/97 si diede al consiglio di classe il potere di attribuire a ogni alunno che ne fosse stato meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. All’art.4 della stessa legge invece si introdusse la novità della Commissione d’esame nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Questo è il motivo per cui il punteggio per la partecipazione ai nuovi esami di Stato resta limitato al primo triennio di quella riforma.
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