Dividere il personale docente in categorie diverse, a seconda delle graduatorie di provenienza e dell’anno di assunzione, potrebbe non essere un’operazione legittima.
Si tratta di una notizia, che se dovesse trovare accoglimento nel merito, rischia di creare uno sconquasso sulla mobilità nazionale dei docenti neoassunti: in particolare per quelli immessi in ruolo da Graduatorie ad esaurimento in fase C. Perchè questi docenti, ai sensi della Legge 107/2015, si trovano nella situazione di subire una mobilità su tutti gli ambiti territoriali del Paese.
A vacillare potrebbe essere anche quella parte del contratto della mobilità 2016/2017 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 241 del giorno 8 aprile 2016, in cui all’art.9 comma 10, secondo cui che “nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”.
La notizia di cui stiamo parlando è un’ordinanza cautelare, discussa il 23 giugno 2016, dalla Camera di Consiglio del Tar Lazio, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n.241 del 08.04.2016 nella parte in cui si consente ai docenti assunti entro il 2014/2015 di proporre domanda di mobilità “su scuola”, si consente anche agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l’assegnazione provvisoria, negando tali possibilità ai neoassunti da Gae in fase C.
Il Tar Lazio, ritenendo per nulla infondate le doglianze proposte, ha deciso una sospensiva, dell’O.M. 241/2016 sulla mobilità dei docenti.
Adesso, per entrare nel merito della delicatissima questione si dovrà attendere il 20 ottobre 2016, quando sapremo se, nonostante la 107/2015 lo prevedesse, ci sono profili di illegittimità.
Noi de La Tecnica della Scuola avevamo, subito dopo dell’approvazione della Legge 107/2015, sollevato dei dubbi di legittimità sulla disparità di trattamento tra docenti delle varie fasi, ma dagli uffici politici e tecnici del Miur ci avevano assicurato dell’estrema legittimità della stessa legge.
Adesso, però, ci sarà la prova del Tar e siamo certi che se il Miur soccombesse ci dovrà essere anche il passaggio al Consiglio di Stato. Per intanto, la sospensiva è una cosa reale in attesa del merito che arriverà con l’autunno.
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