Il Miur ha aggiunto la faq n. 4 alle tre ulteriori faq riguardanti la mobilità.
La faq 4 è la seguente:
D. Per ottenere il passaggio di ruolo o di cattedra nella scuola secondaria è necessario essere in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso specifica o sono sufficienti i titoli di accesso previsti dal DM 39/98 o dal DPR 19/16?
R. Il passaggio di ruolo o di cattedra per le classi di concorso di cui alla tabella A del DM 39/98 può essere richiesto solo dal personale abilitato, per i passaggi di cattedra o di ruolo relativi alle classi di concorso di cui alla tabella C del DM 39/98 è richiesto il possesso del titolo di studio di accesso.
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Per completezza di informazione, riportiamo anche le altre faq:
D. Come mai tra le domande disponibili è presente anche la domanda per la mobilità interprovinciale, inoltre perché l’accesso all’istanza provinciale è consentito anche ai neo immessi in ruolo delle fasi “b” e “c” del piano di assunzioni 2015/16.
R. In ottemperanza alle note 5 e 5 bis (vedi art.1, comma 7 dell’OM 244/2016), la valutazione della continuità per la compilazione della graduatoria regionale dei docenti di religione deve essere così calcolata: “per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a),a1),b) e b2) entro il quinquennio punti 2 oltre il quinquennio (lett. c) punti 3 per ogni anno”.
D. Come mai tra le domande disponibili è presente anche la domanda per la mobilità interprovinciale, inoltre perché l’accesso all’istanza provinciale è consentito anche ai neo immessi in ruolo delle fasi “b” e “c” del piano di assunzioni 2015/16.
R. Come previsto dall’art.2 comma 5 dell’ordinanza ministeriale n.241, “I docenti che intendano avvalersi della prima precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI presentano la propria domanda di trasferimento nei termini e con la modulistica della fase A indipendentemente dalla fase di partecipazione al movimento”.
Pertanto tutti i docenti, compresi i neo immessi in ruolo di tutte le fasi del piano di assunzioni per il 2015/16, che intendono avvalersi di tale precedenza possono compilare ed inoltrare la domanda. Inoltre è possibile utilizzare l’istanza interprovinciale per presentare la domanda verso le province autonome di Trento e Bolzano.
D. Per la prima fase dei movimenti è ancora obbligatorio, per chi intende avvalersi delle precedenze previste dall’art 13 del CCNI punto V per l’assistenza ai figli e ai familiari, indicare come prima destinazione il comune dove si presta assistenza
R. Sì, sotto questo aspetto nulla è cambiato rispetto agli anni precedenti: come prima preferenza va indicato il predetto comune o distretto sub comunale in caso di distretti con più comuni. La precedenza si applica anche se, prima del predetto comune o distretto sub comunale si sono indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Va precisato infine, che in caso di mancata indicazione del Comune di assistenza come prima preferenza la domanda non sarà respinta, ma non verrà presa in considerazione la precedenza richiesta.
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